Codice Civile art. 2883 - Capacità per consentire la cancellazione.

Donatella Salari

Capacità per consentire la cancellazione.

[I]. Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 394, 424].

[II]. Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

Inquadramento

La norma in commento trova la sua ratio negli importanti effetti prodotti attraverso la cancellazione, pertanto stabilisce la necessità che questa provenga da persona capace o da adeguati rappresentanti, permettendo anche l'intervento di amministratori di persone giuridiche, società e amministrazioni controllate.

L'art. 2883 qualifica il consenso alla cancellazione dell'iscrizione come atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

La soddisfazione del credito

Taluno (Gorla, in Comm. S. B., 1973, 444) sostiene che il credito si deve intendere soddisfatto soltanto se sia verificato l'adempimento, mentre altri precisano che poiché il legislatore parla più in generale di soddisfazione del credito, egli intende includere tutte le ipotesi in cui il credito possa ritenersi soddisfatto (Gentile, 417). Tale condizione è richiesta per il rappresentante legale dell'incapace ma anche per qualsiasi altro amministratore, nella cui ampia dizione devono intendersi compresi non soltanto i rappresentanti delle persone giuridiche, ma anche gli amministratori cc.dd. necessari — come il curatore per gli immessi nel possesso dei beni dell'assente, l'erede beneficiato, il curatore del fallimento, il curatore dell'eredità giacente — ed il rappresentante volontario che mutui il suo titolo da una procura generale (Gentile, 417; Gorla, in Comm. S. B., 1973, 444; Rubino, in Tr. C. M., XIX, 1956, 533; Tamburrino, 355).

La normativa di cui all'art. 2883 comma 2, in virtù della quale il rappresentante legale dell'incapace ed ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto, è applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti, e quindi, anche agli amministratori di società commerciali.

In relazione agli amministratori di tali società, inoltre, si è affermato che, in deroga a quanto disposto dall'articolo in commento, questi possano essere autorizzati a consentire la cancellazione dell'ipoteca con espressa deliberazione dell'assemblea, che in tal modo viene ad ampliare i loro poteri (Cass. n. 1185/1975).

Bibliografia

Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., VI, Torino, 1976; Vascellari, Commento alla L. 27 febbraio 1985 n. 52, in Nuove leggi civ. comm. , 1985.

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