Codice Civile art. 2891 - Diritto dei creditori di far vendere i beni.Diritto dei creditori di far vendere i beni. [I]. Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente [2892], qualunque dei creditori iscritti [2827 ss.] o dei relativi fideiussori [1936 ss.] ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni [795 c.p.c.] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [792 c.p.c.], purché adempia le condizioni che seguono: 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore; 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra; 4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. [II]. L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta. InquadramentoLa disposizione in esame è finalizzata all'evidente obiettivo di tutelare il diritto di alienazione dei beni ipotecati, e sancisce così particolari condizioni per proporre opposizione alla purgazione delle ipoteche. L'offerta di rincaroL'offerta di purgazione può preludere al procedimento di espropriazione, qualora sopravvenga l'offerta di rincaro da parte di almeno uno dei creditori iscritti, a ciascuno dei quali la legge accorda, indipendentemente dall'ammontare del credito e della loro collocazione, la facoltà di richiedere la vendita all'asta del bene ipotecato, anziché accettare il prezzo o valore offerto dal terzo acquirente. Per il creditore iscritto, in sostanza, si tratta di valutare le probabilità che l'asta dia un prezzo superiore rispetto a quello offerto. L'istanza di espropriazione non respinge l'offerta del terzo, ma contesta che il processo di liberazione possa attuare l'interesse del creditore come l'attuerebbe quello di espropriazione. Il diritto di chiedere l'espropriazione del bene si esercita mediante deposito di ricorso al presidente del tribunale, che deve avvenire entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'offerta di cui all'art. 2890. La legge pone però a carico del creditore l'onere di fare un'offerta che superi di un decimo quella del terzo acquirente. L'offerta di rincaro costituisce un'offerta preventiva agli incanti (non una promessa di successiva offerta), sicché ove non venga superata (o l'asta vada deserta), il creditore che l'ha posta in essere risulterà aggiudicatario del bene per quel prezzo, senza che occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà (Maiorca, 119). Il creditore richiedente dovrà altresì offrire apposita cauzione, per un importo pari ad un quinto del prezzo così come determinato nell'offerta di rincaro. La legittimazione attiva spetta non solo ai creditori ipotecari ma anche ai loro fideiussori, in ragione del loro interesse a che dall'immobile si ricavi la maggior somma possibile (Gorla, Zanelli, 522). Ove il ricorso de quo sia proposto dai fideiussori, si ritiene in dottrina che il termine di quaranta giorni, previsto alla norma in commento, decorra non dalla notifica dell'offerta, che potrebbe essere loro sconosciuta non essendone destinatari, bensì dalla pubblicazione dell'estratto nei fogli degli annunzi giudiziari (Balena, 703). Prima del deposito, il ricorso deve essere notificato, pena la nullità della richiesta, al terzo acquirente (nel domicilio detto ai sensi dell'art. 2890 o nei modi previsti per la notifica del precetto) ed al debitore ipotecario. L'omissione della notifica è rilevabile d'ufficio, ove però gli interessati compaiono ugualmente all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la nullità derivante da vizi della notifica diviene rilevabile solo dalla parte interessata ex art. 157, comma 2, c.p.c. (ove la notifica non sia omessa, ma solo viziata si applica l'art. 291 c.p.c.) (Balena, 721). La richiesta di procedere all'espropriazione è altresì nulla, oltre che per vizi relativi alla preventiva notifica, nel caso in cui manchi l'offerta di rincaro (nella misura sopra specificata), l'offerta di una cauzione per una somma pari al quinto del prezzo offerto o la sottoscrizione dell'originale e delle copie della richiesta da parte del richiedente o del suo procuratore munito di mandato speciale. La richiesta di espropriazione regolarmente eseguita paralizza l'esercizio del diritto potestativo alla liberazione dei beni dalle ipoteche e dà inizio al procedimento di espropriazione. Il procedimento esecutivoIl presidente del tribunale, cui è inoltrata la richiesta di incanto, dovrà nominare il giudice innanzi al quale proseguirà il procedimento. Si è ritenuto in dottrina (Tamburrino, 373) che il giudice competente sia quello dell'esecuzione con la conseguenza che non troveranno applicazione gli artt. 793 e 792, comma 2, c.p.c. e che la nomina verrà eseguita ai sensi dell'art. 484 c.p.c., restando a carico del creditore interessato l'onere di presentare i documenti necessari per la formazione del fascicolo. Nel caso in cui il provvedimento di purgazione sia stato iniziato dopo la notifica dell'atto di pignoramento, essendo già in corso la procedura esecutiva, il presidente del tribunale, ricevuto il ricorso de quo, rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione già nominato. BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1983, II; Coviello, Delle ipoteche, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Maiorca, Ipoteca, in Nss. d. I., IX, Torino, 1963; Rubino, Della ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |