Codice Civile art. 2893 - Mancata richiesta dell'incanto.Mancata richiesta dell'incanto. [I]. Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'articolo 2890 n. 3. [II]. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile [793 ss. c.p.c.]. InquadramentoLa norma in commento continua a definire le formalità relative alla liberazione delle ipoteche, stabilendo che i creditori si devono accontentare dell'offerta dal terzo anche se questa non li soddisfi pienamente, qualora non venga presentata alcuna offerta di rincaro. Procedimento di liberazione dei beni dalle ipotecheL'inerzia dei creditori ipotecari che, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'offerta di purgazione, non richiedano l'espropriazione dei beni ipotecati, comporta che il valore del bene venga definitivamente fissato in quello indicato dal terzo nell'offerta di purgazione a norma dell'art. 2890. In tal caso i creditori dovranno accontentarsi della somma offerta dal terzo, pur rimanendo in tutto o in parte incapienti (Gorla, Zanelli, 538). Ai sensi dell'art. 792, comma 1, c.p.c. il terzo dopo la notifica dell'offerta, deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale, la determinazione delle modalità di deposito delle somme offerte. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica deve, quindi, eseguire il deposito nei modi stabiliti dal presidente del tribunale con decreto ed altresì produrre alla cancelleria del tribunale tutta la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo citato (il termine è perentorio anche per il deposito di detti documenti). Successivamente, il presidente del tribunale provvede, con decreto, alla nomina del giudice per il procedimento e fissa l'udienza per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 793 c.p.c. La Suprema Corte (Cass. III, n. 7214/1996) ha ritenuto che il provvedimento con il quale il giudice della liberazione si pronunzi sulla sussistenza del diritto di chiedere la liberazione, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, contro cui è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Alla ripartizione delle somme depositate si procede ai sensi degli artt. 596 ss. c.p.c. Al terzo spetta l'eventuale residuo, oltre al diritto di partecipare alla ripartizione per la somma relativa alle spese fatte nella procedura di liberazione (credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2770, comma 2) (Balena, 703). Efficacia estintivaPer espresso disposto del comma 2 dell'articolo in esame, l'estinzione delle ipoteche avviene per effetto del deposito (ex art. 792, comma 2, c.p.c.) delle somme offerte dal terzo acquirente e non a seguito dell'ordinanza di cancellazione che ha, pertanto solo efficacia dichiarativa. Il procedimento di purgazione estingue, infatti, l'ipoteca ai sensi dell'art. 2878, n. 3 e non invece ai sensi degli artt. 2884 e 2878, n. 7 (Maiorca, 121). L'effetto estintivo travolge tutte le ipoteche iscritte in data antecedente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo, incluse quelle dei creditori non intervenuti nel procedimento di liberazione. BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1983, II; Coviello, Delle ipoteche, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Maiorca, Ipoteca, in Nss. d. I., IX, Torino, 1963; Rubino, Della ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |