Codice Civile art. 2906 - Effetti.Effetti. [I]. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [2913 ss.]. [II]. Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge [2742 2, 2825 5; 245 trans.]. InquadramentoLa norma in commento disciplina gli effetti dell'accoglimento della richiesta di sequestro conservativo. Gli effetti del sequestro conservativoAi sensi degli artt. 678-679 c.p.c., l'esecuzione del provvedimento di sequestro avviene per i beni immobili con la trascrizione del provvedimento presso la conservatoria dei registri immobiliari, mentre l'esecuzione del sequestro sui beni mobili e sui diritti di credito avviene nelle forme del pignoramento mobiliare e presso terzi. A seguito dell'esecuzione, sono inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione compiuti dal debitore. Una volta intervenuta, invece, sentenza di condanna nel giudizio di merito, il sequestro si converte in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c.: il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall'esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera, quindi, con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi (Cass. n. 7218/1997). Nei confronti di questi ultimi, pertanto, il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione (Cass. n. 54/2016). Quanto, invece, al diverso ambito applicativo tra l'art. 2905 e l'art. 2906 si è chiarito che l' art. 2905 disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, al fine di garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita, mentre l'art. 2906 postula un atto dispositivo che intervenga dopo l'ottenimento da parte del creditore del sequestro conservativo, stabilendo l'inefficacia di tale alienazione in pregiudizio del creditore sequestrante (Cass. n. 19216/2013). BibliografiaGiampiccolo, Azione surrogatoria, in Enc. dir., Milano, 1959, 950; Quatraro-Giorgetti-Fumagalli, Revocatoria ordinaria e fallimentare. L'azione surrogatoria, Milano, 2009, 1 e ss. |