Codice Civile art. 2930 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio.Esecuzione forzata per consegna o rilascio. [I]. Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 ss. c.p.c.]. InquadramentoLa norma in commento si riferisce ad una ipotesi particolare di esecuzione in forma specifica, al pari della esecuzione degli obblighi di fare e non fare costituisce un'ipotesi di esecuzione in forma specifica, il cui tratto differenziale con l'esecuzione in forma generica risiede nella circostanza che l'attività forzosa va ad incidere solo nell'area dei poteri — facoltà e non anche dei diritti del debitore espropriato, a differenza della vendita o all'assegnazione forzata (Mandrioli, 1991, 617; Luiso, 1997, 4). Il procedimento di natura giurisdizionale può riferirsi tanto alle situazioni giuridiche c.d. “ finali” quanto in quelle strumentali (Mandrioli 1991, 617; Mazzamuto, in Tr. Res., 1985, 300) più analiticamente può dirsi che l'art. 2930, realizza coattivamente l'obbligazione di «dare» rimasta inadempiuta (Mandrioli, 1991, 617), senza discriminare tra possesso o detenzione sebbene l'art. 608 c.p.c. si riferisca al solo possesso (Busnelli, 1980, 349; Montesano). Fattispecie tutelabiliL' esecuzione in forma specifica gli obblighi di consegna o rilascio è possibile nel caso di violazione di un diritto reale onde ottenere la «restituzione» del bene sottratto o illegittimamente occupato; come pure nel caso d'inadempimento dell'obbligo di rilascio all'interno di un rapporto personale in tema di locazione o sublocazione ovvero dalla lesione del potere di fatto in tutti i provvedimenti possessori ex artt. 1168 e 1170 (Busnelli, 1980, 351; Mazzamuto, in Tr. Res., 1985, 302; Montesano, Esecuzione, 542). Se ne può concludere che l'esecuzione in forma specifica di cui alla norma in commento si attaglia a tutte quelle situazioni nelle quali si debba provvedere ad un adempimento forzoso di dare una cosa determinata sia che l'obbligo tragga origine da un diritto reale o da un diritto a contenuto obbligatorio. Ad una decisione della giurisprudenza di legittimità peraltro, si deve la precisazione secondo cui la disposizione in esame non è applicabile in relazione agli obblighi di consegna o rilascio contenuti in un provvedimento cautelare: in tale ipotesi, infatti, non si dà luogo ad un processo di esecuzione, ma soltanto alla fase di attuazione del procedimento cautelare, ex art. 669-duodecies c.p.c., con le relative conseguenze in ordine alle disposizioni applicabili (Cass. III, n. 5010/2008). L'oggetto dell'esecuzione per consegna o rilascioL'esecuzione forzata in forma specifica nel quale s'inquadra quella per consegna e rilascio presuppone l'identità tra bene dovuto e bene attinto dall'esecuzione, in ogni caso va esclusa dal novero dei beni esecutabili in questa forma quelli concernenti l'obbligo di consegna del figlio al genitore affidatario o ad un terzo o ad un istituto l'obbligo di consegna dell'immobile locato al conduttore (v. art. 1571). Ne deriva che non qualunque obbligo di consegna o rilascio è suscettibile di esecuzione in forma specifica. Per la stessa ragione non possono essere oggetto di esecuzione ai sensi dell'articolo in commento. Tutto ciò che non appare idoneo ad essere suscettibile di trasferimento materiale, come l'energia ancorché suscettibile di valutazione economica piuttosto inquadrabile in un obbligo di fare o in un atto di godimento. Inoltre la cosa deve esistere in natura della cosa oggetto dell'obbligazione, dunque è da credere che si possa eseguire in tal modo la consegna di una cosa futura. L'esecuzione per consegna o rilascio nei confronti della P.A.L'applicabilità della norma in discorso alla P.A. non incontra il limite di cui all'art. 4 all. E, l. n. 2248/1865, sul divieto di condanna ad un «facere» nei confronti di essa. Èinfatti da credere che ove la pubblica amministrazione ottenga la precaria detenzione di un immobile, debba riconoscersi al proprietario la facoltà di adire il giudice ordinario per conseguire una pronuncia di condanna al rilascio medesimo. Ciò vale anche rispetto all'art. 2933 ed in ambedue i casi ove si verta in tema di obbligazioni di diritto comune, ossia che non presuppongono l'esercizio di un potere amministrativo. Si pensi al rilascio del bene locato ( nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per morosità di una Usl locatrice che aveva destinato l'immobile ad ospedale (Cass. S.U., n. 3173/1984), ovvero alla perenzione di una dichiarazione di pubblica utilità o il decorso del termine della legittima occupazione d'urgenza (Cerulli Irelli, 702, Mazzamuto, 310) non rilevando che l'immobile sia adibito a sede di uffici pubblici (Cass. S.U., n. 4430/1983), tra l'altro la giurisprudenza ha escluso che per far valere la questione dell'esperibilità del rimedio esecutivo possa farsi ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., considerato che dopo la riforma del 1990 esso è destinato soltanto al giudizio di cognizione di primo grado (Cass. S.U., n. 1139/2000). Il titolo esecutivo idoneoOriginariamente l'esecuzione poteva essere intrapresa soltanto in base ad un titolo esecutivi giudiziario esecutivo all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) all'esito delle riforme intervenute tra il 2005-2006 l'art. 474, comma 3., c.p.c. (novellato dal d.l., n. 35/2005, conv., con modif., in l. n. 80/2005, ed alla l. n. 263/2005), ha incluso dal novero dei titoli azionabili anche «gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli». A mente dell'art. all'art. 474, n. 1, oltre alle sentenza devono considerarsi a fondamento dell'esecuzione oltre alle sentenze, anche i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ossia come detto, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Tante poi il disposto del comma 3 del citato articolo l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può fondarsi solo sui titoli appena menzionati (nn. 1 e 3) del secondo comma. L'efficacia del titolo esecutivoSecondo uno stabilizzato orientamento giurisprudenziale, l'ordine di rilascio ha efficacia erga omnes, nei confronti di chiunque si trovi nella detenzione del bene, infatti, la statuizione autoritativa di rilascio di rilascio, compresa l'ordinanza provvisoria di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c. nel procedimento per convalida per scadenza del termine della locazione, ovvero con la sentenza di rilascio per rinuncia del conduttore sublocatore al contratto in corso ed essa vale anche nei confronti del subconduttore (art. 1595, comma 3) che pure non abbia partecipato al giudizio, e quindi, non menzionato in alcun modo nel provvedimento giudiziale (Cass. n. 5053/1994); come pure ovviamente nella sentenza di condanna al rilascio di un immobile è efficace oltre che nei confronti del destinatario della relativa statuizione, anche verso chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza giunge ad esecuzione, eventualmente potendo il detentore far valere le proprie ragioni attraverso l' opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. o, in alternativa, con autonoma azione di accertamento) (Cass. III, n. 3183/2003). L'esecuzione coattiva dell'ordine di rilascio riguarda anche il decreto di trasferimento, a favore dell'aggiudicatario, di cui all'art. 586 c.p.c., anche qui nei confronti di chiunque si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile in assenza di un diritto soggettivo sia reale che personale opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e pertanto opponibile anche all'aggiudicatario dell'immobile staggito (Cass. III, n. 18179/2007). Cass. III, n. 12523/2016 il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. funge da titolo esecutivo per il rilascio con la conseguenza che le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione ma l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930, s’inquadra nell’ opposizione all’esecuzione per rilascio. Stando così le cose perché possa parlarsi di spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato ordito con malizia da chi ha promosso l'esecuzione, ovvero dolosamente da chi conosceva l'arbitrarietà della sua richiesta, nel provocare l'intervento dell'ufficiale giudiziario Cass. II, n. 16229/2011). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. III, n. 5384/2013) nel caso di rilascio «pro quota» dell'immobile comune l'esecuzione ex art. 608 c.p.c. può senz'altro eseguirsi nei confronti del detentore qualificato mentre non può essere eseguita nei confronti del comproprietario convenuto nel giudizio di rivendicazione avente ad oggetto quota ideale del bene comune non potendosi ordinare il «rilascio» di una quota ideale. Secondo la giurisprudenza di merito (App. Firenze II, 11 luglio 2007, n. 1244) nel caso di esecuzione per rilascio il risarcimento del danno conseguente all'ingiustificato procrastinarsi dell'esecuzione dello sfratto, è solo quello che si è prodotto nel periodo compreso tra la prima e l'ultima data fissate per l'esecuzione in cui sarebbe dovuta essere fornita la forza pubblica. BibliografiaAuricchio, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971; Busnelli, in Bigliazzi Geri, Busnelli, Ferrucci, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Commentario codice civile, VI, 4, Torino, 1980; Busnelli, in Bigliazzi Geri, Busnelli, Natoli, Diritto civile, III, Obbligazioni e contratti, Torino, 1989; Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997; Chianale, Contratto preliminare, in Dig. civ., IV, Torino, 1989; Chiovenda, Dell'azione nascente da contratto preliminare, in Nuovi saggi di diritto processuale, Napoli, 1912; De Nova, La trascrizione del preliminare, in Contr. 1997; Denti, L'esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1953; Diener, Il contratto in generale, Milano, 2002; Di Majo, I licenziamenti illegittimi tra diritto comune e diritto speciale, in Riv. giur. lav. e prev. 1974; Di Majo, Obbligo a contrarre, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1990; Finocchiaro, Poli, Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori, in Dig. civ., agg. II, Torino, 2007; Gabrielli, Franceschelli, Contratto preliminare, I, Diritto civile, in Enc. giur., IX, Roma, 1988;; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996; Luiso, Esecuzione forzata in forma specifica, in Enc. giur., XIII, Roma, 1989; Luiso, Esecuzione forzata, in Diritto processuale civile, IV, Milano, 1997; Mandrioli, L'esecuzione forzata in forma specifica (Premessa e nozioni generali), Milano, 1953; Mandrioli, In tema di condanna a prestazione condizionata, in Giur. it., 1956; Mandrioli, Esecuzione per consegna o rilascio, in Dig. civ., VII, Torino, 1991; Mandrioli, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in Dig. civ., VII, Torino, 1991; Marchio, La trascrizione del contratto preliminare, in Dir. fall. 1997, 6; Mazzamuto, L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto: il lodo rituale fra efficacia inter partes ed efficacia di sentenza, in Contr. impr. 1990; Mazzamuto, sub art. 2932, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1957; Panza, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, 1984; Perlingieri, Rapporto preliminare e servitù su «edificio da costruire», Napoli, 1966; Proto, Spunti per una rilettura del contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata, in Giust. civ. 1997, I; Proto Pisani, Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro, in Foro it. 1982, 5; Proto Pisani, Brevi note in tema di tutela specifica e risarcitoria, in Foro it. 1983, 5; Proto Pisani, Lavoro (controversie individuali in materia di), in Dig. civ., X, Torino, 1993; Romano, L'ordinamento giuridico, Firenze, 1951; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, II, Napoli, 1989; Taruffo, Note sul diritto alla condanna e all'esecuzione, in Riv. crit. dir. lav. 1986; Taruffo, Reintegrazione nel posto di lavoro (profili processuali), in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991; Troisi, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980. |