Codice Civile art. 2946 - Prescrizione ordinaria.InquadramentoLa norma è posta al fine di stabilire la cosiddetta prescrizione ordinaria decennale, applicabile in tutti i casi in cui la legge non disponga altrimenti. Il termine ordinario e gli altri termini di prescrizioneSi tratta di una cosiddetta norma di chiusura, applicabile se non è stabilito un termine più breve o più lungo. Secondo Cass. VI - I, n. 2739 /2018 in tema di obbligazioni rileva anche la rinuncia tacita la quale, tuttavia, può emergere solo da un comportamento concludente del titolare che sia nel senso della rinuncia al diritto di credito, e che mai potrà essere oggetto di presunzioni. La giurisprudenza, ha rilevato che il rapporto fra regola generale della prescrizione decennale e disciplina specifica che fissa un diverso termine prescrizionale è tale per cui l'applicazione della seconda esclude la contestuale applicabilità della prima: così, la prescrizione dei crediti di lavoro non può dirsi soggetta ad una duplice e concorrente disciplina, regolata in via generale dall'art. 2946 e in via particolare dagli artt. 2948, 2955 e 2956 (Cass., n. 1703/1991). Secondo il giudice di legittimità la responsabilità precontrattuale della p.a. sarebbe assimilabile alla responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 (Cass. I n.14188/2016). CasisticaA livello casistico la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale in tali ipotesi: al diritto del lavoratore al risarcimento del danno per l'illegittimo allontanamento dal posto di lavoro deciso dal datore di lavoro in scorretto esercizio dei propri poteri disciplinari o per l'illegittimo licenziamento (Cass. lav., n. 17209/2002); il credito per rivalutazione e interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, con decorrenza della prescrizione dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione per le somme calcolate sul primo rateo e, per quelle calcolate sui ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (Cass. lav., n. 17126/2002); il diritto del committente rispetto al nuovo impegno assunto dall'appaltatore (diverso e autonomo rispetto all'obbligazione originaria e, perciò, svincolato dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667) di provvedere all'eliminazione dei vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto (Cass. II, n. 8026/2004); il diritto del compratore rispetto all'obbligo liberamente assunto dal venditore di eliminare i vizi del bene oggetto del contratto (Cass. III, n. 747/2011); in tema di amministrazione straordinaria riguardo all'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario straordinario per inosservanza dei doveri di perizia connessi all'espletamento dell'incarico professionale (Cass. I, n. 10093/2020). Per quanto concerne la prescrizione dell'azione di simulazione relativa in giurisprudenza si afferma che quando l'azione è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (Cass. II, n. 14562/2004). Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di rapporti di lavoro, appare, in linea di principio, soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione anche l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento di una qualifica superiore (Cass. lav., n. 21645/2016), ma il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima. Si è, invece, ritenuta operante la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, anziché quella decennale, per le azioni dirette in via strumentale ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento ( Cass. lav., n. 21645/2016 ). Cass. VI, n. 36385/2022 nel caso di fallimento del contribuente in tema di IVA, al il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza si applica il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo ad operazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, che decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972. oppure dallo scadere del termine per presentarla (cioè dal quarto mese successivo alla nomina del curatore fallimentare). A giudizio della Suprema Corte (Cass. L, n. 8090/1994), il diritto al risarcimento del danno derivato dalla lesione del diritto alla salute soggiace — nonostante il suo carattere di diritto assoluto, tutelato dall'art. 32 Cost. — al regime prescrizionale dei diritti di credito. Secondo la Cass. lav., n. 31922/2022 è soggetta al termine decennale, la domanda del lavoratore di risarcimento danni per l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria trattandosi di credito da inadempimento contrattuale. La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, mancando una disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione (Cass. III, n. 27015/2022). Bibliografia. Azzariti, Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm. S.B., sub artt. 2934-2969, Bologna-Roma, 1977; Iannaccone, La prescrizione, in Comm. S., sub artt. 2941-2963, Milano, 1999; Roselli, Vitucci, La prescrizione e la decadenza, in Tr. Res., 20, Torino, 1998. |