Codice Civile art. 2954 - Prescrizione di sei mesi.

Donatella Salari

Prescrizione di sei mesi.

[I]. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Inquadramento

Secondo Cass  II , n. 10379/2018 le prescrizioni presuntive trovano cittadinanza   nei rapporti che si svolgono senza formalità, ossia dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza. Esse, pertanto, non operano per il credito che trae causa da un contratto stipulato in forma scritta e divengono operative  per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. II, n. 8735/2014) la natura presuntiva di questa forma di prescrizione comporta la distribuzione dell'onere probatorio tra debitore eccipiente creditore nel senso che il primo dovrà solo provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito che può essere data solo con il deferimento del giuramento decisorio, oppure attraverso l'ammissione in sede giudiziale del debitore medesimo che l'obbligazione non è stata estinta.

Secondo la giurisprudenza di merito va esclusa, inoltre, la configurabilità della prescrizione breve di cui agli artt. 2951 e 2954, nel caso di servizio di prenotazione-vendita per il soggiorno rispetto al servizio alberghiero vero e proprio (Trib. Bari, sez. II, 19 giugno 2015, n. 2785).

Bibliografia

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