Avvertimento della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento

La Redazione
21 Giugno 2016

La mancanza dell'avvertimento della possibilità di avvalersi delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 (art. 480, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 13, D.L. n. 83/2015) non comporta la nullità del precetto, ma consente al debitore soggetto a procedura di esecuzione forzata l'impugnazione del primo atto esecutivo del quale ha avuto conoscenza.

La mancanza dell'avvertimento della possibilità di avvalersi delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 (art. 480, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 13, D.L. n. 83/2015) non comporta la nullità del precetto, ma consente al debitore soggetto a procedura di esecuzione forzata l'impugnazione del primo atto esecutivo del quale ha avuto conoscenza deducendo che la mancanza dell'avvertimento in parola gli ha impedito di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento e di evitare l'inizio o la prosecuzione del processo esecutivo, allegando le conseguenze pregiudizievoli subite.

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