Riesame dei crediti ammessi nel concordato e giudizio di cognizione
23 Giugno 2016
La questione, proposta dal creditore, intesa a far valere la natura privilegiata del proprio credito ammesso al chirografo nell'ambito di una procedura concordataria, non può essere formulata al liquidatore, ma deve essere sollevata con autonomo giudizio di cognizione: ove, dunque, il liquidatore abbia rispettato le previsioni di piano nella soddisfazione dei crediti, non sussiste alcuna irregolarità che il giudice delegato possa essere chiamato a verificare ex art. 36 l. fall. e il reclamo formulato dal creditore va dichiarato infondato.
Il decreto di omologa del concordato preventivo, ex art. 180 l. fall., pur facendo nascere un vincolo definitivo circa la pattizia riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sostanziale nell'ambito del processo. Dopo il provvedimento di omologa non reclamato ex art. 183 l. fall., ogni questione attinente alla sussistenza, entità e rango dei crediti deve essere fatta valere con ordinario giudizio di cognizione, essendo invece carente di potestà decisionale il tribunale che ha omologato il concordato.
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