Audizione del debitore anche nel concordato in bianco
27 Giugno 2016
Con la sentenza n. 12957/2016, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui anche per la proposta di concordato preventivo in “bianco”(art. 161,comma 6, l. fall.), il tribunale è tenuto al rispetto di quanto stabilito dall'art. 162, comma 2, l. fall., ossia di udire il debitore in camera di consiglio prima di pronunciarsi sull'inammissibilità della proposta stessa, in modo che sia garantito il diritto di difesa del debitore in ogni stato e grado del procedimento.
Il fatto. A seguito del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco e della contestuale dichiarazione di fallimento, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto, in appello, la revoca di entrambe le pronunce, lamentando che la sentenza di fallimento era stata pronunciata nel non rispetto né dell'art. 161,comma 6, l. fall., né dell'art. 162, comma 2., l. fall. A seguito di tale revoca il Fallimento ricorre in Cassazione contestando, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 161, 162, 163 e 175 l. fall.
La questione interpretativa dibattuta In particolare, il Fallimento fonda il suo ricorso sulla considerazione che sia l'art. 162, comma 1, l. fall, sia l'art. 162, comma 2, l. fall. non trovano applicazione nell'ipotesi di proposta di concordato preventivo con riserva. Il comma 1 perché fa esclusivo riferimento alla possibilità di integrare un piano che sia già stato presentato, mentre il comma 2 non risulta, sempre secondo quanto sostenuto dal Fallimento, essere applicabile perché, richiamando la verifica che il tribunale deve compiere della presenza dei presupposti di cui all'art. 160 l. fall. all'esito del procedimento, non disporrebbe l'audizione anche nel caso di concordato in bianco.
L'interpretazione estensiva proposta dalla Corte dell'art. 162,comma 2, l. fall. La Corte Suprema, mentre afferma che non vi siano dubbi in riferimento al fatto che il comma 1 dell'art. 162 l. fall. non trovi applicazione nel caso di concordato in bianco, sul comma 2 si mostra di posizione contraria rispetto a quanto sostenuto dal Fallimento. La Corte, nonostante rilevi che il richiamo dell' art. 162, comma 2, l. fall. “all'esito del procedimento” sembrerebbe essere un elemento lessicale capace di corroborare la tesi del Fallimento, in realtà sottolinea come un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 162, comma 2, l. fall., come quella proposta, non si presenti in linea con quelli che sono i principi generali e con la specificità stessa della disposizione in oggetto, e per questa ragione invita ad un'interpretazione estensiva dei contenuti della normativa. Con lo scopo di non legittimare violazioni del diritto di difesa, inteso come uno dei principi cardine del nostro sistema, la Corte ritiene il motivo di doglianza infondato, e respinge il ricorso sulla base del principio di diritto secondo cui: “ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. “in bianco” ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex. art. 162, comma 2, l. fall., per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta e abbia avuto modo di svolgere le sue difese”. |