Ammissione di ripartizioni parziali dopo il deposito del piano di riparto
01 Luglio 2016
Ai fini dell'emissione della misura cautelare di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. nell'ambito del giudizio di opposizione non è previsto alcun termine di decadenza potendo la cautela essere formulata semplicemente in costanza dei presupposti del fumus e del periculum, ossia quando il curatore si accinge a compiere un atto dannoso. La domanda cautelare può dunque essere ammessa anche successivamente al deposito del piano di riparto, comportandone la modifica (intesa come operazione meramente contabile di accantonamento) e ciò in quanto prima del deposito del piano il periculum in mora che legittima l'istanza cautelare è solo potenziale e si manifesta nella sua concretezza solo dopo il deposito. |