Diritto di voto nel concordato preventivo

La Redazione
06 Luglio 2016

L'ipotesi di cui all'art. 177, comma 2, l. fall. non ricorre allorquando la proposta concordataria preveda il pagamento del creditore come esito di una cessione dei beni pignorati presso un terzo coobligato, non riconducibile dunque ad un obbligo dell'imprenditore che non ha alcuna possibilità di influire sull'esecuzione contro il terzo.

L'ipotesi di cui all'art. 177, comma 2, l. fall. non ricorre allorquando la proposta concordataria preveda il pagamento del creditore come esito di una cessione dei beni pignorati presso un terzo coobligato, non riconducibile dunque ad un obbligo dell'imprenditore che non ha alcuna possibilità di influire sull'esecuzione contro il terzo. Tale situazione non corrisponde nemmeno all'ipotesi di cui agli artt. 160, comma 2 e 177, comma 3, l. fall.: il creditore non partecipa dunque al voto solo per la quota che si prevede resti insoddisfatta.

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