Offerte concorrenti e preliminare di vendita di singoli beni

La Redazione
08 Luglio 2016

In tema di concordato preventivo, con l'introduzione dell'art. 163-bis l. fall., il legislatore ha inteso porre fine al fenomeno delle proposte concordatarie chiuse e vincolate ed ha recepito un principio non derogabile che impone sempre la necessaria pubblicizzazione dell'offerta pervenuta al debitore e l'altrettanto necessaria natura competitiva del procedimento mirato ad individuare l'acquirente.

In tema di concordato preventivo, con l'introduzione dell'art. 163-bis l. fall., il legislatore ha inteso porre fine al fenomeno delle proposte concordatarie chiuse e vincolate ed ha recepito un principio non derogabile che impone sempre la necessaria pubblicizzazione dell'offerta pervenuta al debitore e l'altrettanto necessaria natura competitiva del procedimento mirato ad individuare l'acquirente.

La nuova disciplina di cui all'art. 163-bis l. fall. estende il divieto della vendita vincolata a tutte le ipotesi in cui il debitore e un offerente abbiano concluso un preliminare di compravendita prima dell'apertura del concorso dei creditori, mentre devono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo delle offerte concorrenti i contratti preliminari, stipulati prima del concordato, aventi ad oggetto la cessione di singoli beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell'impresa.

Potrebbe interessarti anche:


Tribunale di Bolzano - 17 maggio 2016

Tribunale di Udine - 15 ottobre 2015

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.