Osservatorio sulla Cassazione – Giugno 2016

La Redazione
18 Luglio 2016

Torna l'appuntamento con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese scorso.

FALLIMENTO

Competenza – risarcimento del danno

Cass. Civ. – Sez. I, 27 giugno 2016, n. 13226, sent.

La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. non è ostativa all'applicabilità dell'art. 52 l. fall. (norma volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale a garanzia della par condicio creditorum) con la conseguente insensibilità alla dichiarazione di fallimento del convenuto e la sottrazione alla cognizione del giudice fallimentare, nonché alle disposizioni dettate dall'art. 95 l. fall. in tema di verificazione dei crediti.

Coadiutori del curatore - compensi

Cass. Pen. – Sez. I, 24 giugno 2016, n. 13173, sent.

In relazione ai compensi spettanti agli incaricati del curatore, l'art. 111-bis, comma 1, l. fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5/2006), se da un lato conferma la necessità di ricorrere al procedimento di verifica dei crediti prededucibili che risultino comunque contestati, prevede espressamente che la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga con il procedimento di cui all'art. 26, cioè tramite reclamo al collegio, cui sono legittimati, oltre al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato.

Insinuazione al passivo – cessione crediti concorsuali

Cass. Civ. – Sez. VI, 23 giugno 2016, n. 13086, sent.

In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale deve fornire la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, opponibile al curatore. Ove invece il credito non sia stato ancora ammesso al passivo e venga in discussione la sua opponibilità, egli dovrà fornire anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento.

Rapporti pendenti - contratto preliminare

Cass. Civ. – Sez. I, 16 giugno 2016, n. 12462, sent.

Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene da acquistarsi in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un unicum inscindibile. Ne consegue che la scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal rapporto ex art. 72 l. fall. determina la caducazione complessiva del vincolo contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri coacquirenti.

Prededuzione – prestazioni professionali

Cass. Civ. – Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119, sent.

Ai crediti professionali può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nel fallimento purché, nel concreto, risulti il nesso di funzionalità tra l'attività professionale prestata prima della modifica legislativa ed il buon esito della procedura, nonché l'effettiva utilità per i creditori. Le prestazioni professionali dirette al risanamento dell'impresa, ovvero a prevenire la dissoluzione, devono essere valutate in termini di proporzionalità con riferimento al merito della prestazione, intendendosi per tale il rapporto di adeguatezza funzionale del servizio professionale rispetto alle necessità conservative o di recupero dell'azienda.

Opposizione al passivo – credito bancario

Cass. Civ. – Sez. VI-1, 7 giugno 2016, n. 11657, ord.

In tema di opposizione al passivo per l'ammissione di crediti derivanti dal contratto bancario di anticipazione contro cessione di credito, la mancanza dell'avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti può essere accertata dal tribunale esaminando tutti i documenti prodotti dalla banca e valutando gli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultavano annotati.

CONCORDATO PREVENTIVO

Crediti professionali - prededucibilità

Cass. Civ. – Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119, sent.

Ai fini della prededuzione dei crediti professionali sorti dalla continuazione dell'attività aziendale, conseguente dapprima all'amministrazione controllata e poi al concordato preventivo, accanto all'adeguatezza funzionale della prestazione alle necessità risanatorie dell'impresa, occorre il soddisfacimento dei creditori nei limiti consentiti dalle circostanze, in quanto le prestazioni siano state nel concreto utili per i medesimi avendo consentito una sia pur minima realizzazione dei crediti. La prededuzione può essere riconosciuta solo nella misura corrispondente all'utilità concretamente derivata ai creditori, secondo una valutazione ex post.

Proposta di concordato - consenso informato dei creditori

Cass. Civ. – Sez. I, 1 giugno 2016, n. 11395, sent.

L'ammissione alla procedura concordataria può essere revocata ai sensi dell'art. 138 l. fall. laddove venga accertata la sottrazione o la dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, inducendo i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, a nulla rilevando il fatto che la somma sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria dai singoli creditori (nel caso di specie il patrimonio della società avrebbe potuto essere incrementato a seguito dell'esperimento dell'azione sociale di responsabilità degli amministratori, le cui condotte illecite erano state occultate).

REATI CONCORSUALI

Bancarotta – trattamento sanzionatorio

Cass. Pen. – Sez. V, 20 giugno 2016, n. 25633, sent.

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto soggette alla regola di cui all'art. 37 c.p.

Bancarotta – persona offesa

Cass. Pen. – Sez. V, 7 giugno 2016, n. 23647, sent.

Il reato di bancarotta non può dirsi offensivo degli interessi di ciascun creditore uti singuli, essendo l'offesa solo potenziale e talvolta esclusa in radice. È invece la generalità dei creditori (rappresentata dal curatore nella procedura fallimentare) a subire l'offesa del reato allorché l'imprenditore, agendo sul suo patrimonio, ponga in essere atti che compromettono la garanzia patrimoniale complessivamente a disposizione dei creditori.

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