Atti in frode ai creditori nella fase preconcordataria
19 Luglio 2016
La violazione del divieto di pagamento di crediti anteriori da parte del debitore, nel periodo intercorrente tra la data d'iscrizione della domanda concordataria e l'eventuale omologazione del concordato desumibile dagli artt. 167, 168 e 182 l. fall., impone l'interruzione della procedura. In tal caso, e cioè nell'ambito del procedimento di preconcordato, la condotta deve essere valutata in astratto al fine di individuarne i profili della consapevolezza, volontarietà e dannosità del pagamento nei confronti degli altri creditori. |