Dichiarazione d’insolvenza per la CariChieti in l.c.a.
21 Luglio 2016
Con sentenza del 19 luglio, il Tribunale di Chieti ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., già in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, D.Lgs. n. 180/2015 e 82, comma 2, TUB. La vicenda. Nella sentenza viene ricostruita la complessa vicenda che ha visto coinvolta la Banca di Chieti: inizialmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, a fronte di un aggravamento della situazione patrimoniale, che ha portato a un deficit di oltre 50 milioni di euro, veniva disposto l'avvio della procedura di risoluzione, ex art. 32 D.L.gs. n. 180/2015 (che ha recepito in Italia la Direttiva BRRD). Per effetto di questo provvedimento (comune ad altre tre banche), veniva disposta una strategia finalizzata alla riduzione integrale delle riserve, delle azioni e del valore delle passività subordinate computabili nei propri fondi, nella cessione delle aziende ad enti-ponte, e nella costituzione di un'unica società di gestione delle attività, destinataria delle sofferenze. Con successivo D.L. n. 183/2015 (il c.d. Salva Banche) veniva, appunto, creato l'ente-ponte “Nuova Cassa di Risparmio di Chieti”. Il Ministero dell'Economia aveva altresì disposto l'apertura della procedura di l.c.a., nei confronti della CariChieti, sulla base del medesimo presupposto, dell'accertato dissesto, che ha portato all'apertura della risoluzione. La Banca chiedeva, infine, al Tribunale, dichiararsi la propria insolvenza. L'accertamento dell'insolvenza tra risoluzione e l.c.a. Il Tribunale è, dunque, chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di insolvenza, nonché a stabilire se tale stato sussistesse al momento dell'apertura della risoluzione, oppure in quello dell'apertura della l.c.a. Se, infatti, il presupposto (più stringente) dell'insolvenza non è necessario per la risoluzione e per la l.c.a. (essendo invece sufficiente, per entrambe le procedure, la condizione di dissesto o di rischio di dissesto, ex art. 17 D.Lgs. n. 180/2015), occorre però distinguere tra l'ipotesi in cui l'ente si trovi in stato di insolvenza già alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione (in tal caso si applica l'art. 82, comma 2, TUB, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 180/15), e quella in cui, al contrario, l'insolvenza sia emersa in un momento successivo – cioè al decreto di liquidazione. Nel caso di specie, il Tribunale rileva come, in atti, non vi siano elementi che consentano di affermare l'esistenza di uno stato di insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione, mentre non vi sono dubbi sull'esistenza dell'insolvenza al momento dell'apertura della liquidazione coatta, quando la CariChieti non presentava ormai più alcun elemento nell'attivo patrimoniale – tutti trasferiti nell'ente ponte per effetto della risoluzione stessa e dei Decreti citati. |