La nomina del professionista in alternativa all’OCC

La Redazione
27 Luglio 2016

Con il Pronto Ordini n. 161, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiarisce che nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento il Tribunale competente può continuare a nominare un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. anche nel caso in cui nell'ambito dello stesso territorio siano stati istituiti organismi di composizione da parte degli ordini professionali.

Con il Pronto Ordini n. 161, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiarisce che nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento il Tribunale competente può continuare a nominare un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. anche nel caso in cui nell'ambito dello stesso territorio siano stati istituiti organismi di composizione da parte degli ordini professionali.

L'art. 15 dalla L. n. 3/2012, dispone infatti che le funzioni attribuite agli OCC possono essere svolte «anche» da un professionista (o da una società di professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. con una formulazione letterale che induce a ritenere che, nonostante la costituzione di OCC sul territorio, il debitore può comunque presentare istanza di nomina del professionista.

Il sovraindebitato, sia esso persona fisica o imprenditore non fallibile, può dunque esercitare entrambe le opzioni consentite dalla L. n. 3/2012 e cioè adire il Tribunale per la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. oppure rivolgersi direttamente all'OCC territorialmente competente.

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