Acquisto di ramo d’azienda nella fase preconcordataria
18 Marzo 2016
Dalla combinata lettura degli artt. 163-bis, ultimo comma e 182, comma 5, l. fall. è possibile affermare che, anche nella fase preconcordataria, antecedente allo scadere del termine concesso dal giudice ex art. 161, comma 6, l. fall., se sono presenti ragioni che inducono a provvedere con urgenza, si deve procedere immediatamente all'apertura del procedimento competitivo finalizzato alla vendita di rami d'azienda al fine di non sospendere l'attività e comprometterne il valore. La disciplina delle offerte concorrenti, infatti, si applica a qualsiasi trasferimento previsto da un piano concordatario, per cui non solo nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche in quelle con continuità mista o funzionale alla cessione dell'azienda. |