Concordato in continuità e pagamento di crediti anteriori del sub-appaltatore

La Redazione
05 Agosto 2016

La richiesta, da parte di una società sub-appaltante in concordato, di autorizzazione al pagamento di un credito in favore di un fornitore, deve essere qualificata come richiesta di pagamento di crediti anteriori e strategici, ex art. 182-quinquies l. fall., e non può essere ricondotta all'art. 118, comma 3-bis D.Lgs. n. 163/2006.

La richiesta, da parte di una società sub-appaltante in concordato, di autorizzazione al pagamento di un credito in favore di un fornitore, deve essere qualificata come richiesta di pagamento di crediti anteriori e strategici, ex art. 182-quinquies l. fall., e non può essere ricondotta all'art. 118, comma 3-bis D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora il debitore concordatario, dopo aver richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 182-quinquies l. fall., non adempie al relativo pagamento, il creditore non può chiedere la risoluzione del concordato: il pregiudizio rilevante quale causa di risoluzione deve, infatti, riguardare non il singolo creditore, bensì la generalità dei creditori o comunque quelli appartenenti alla classe dei chirografari.

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