Obbligo di diligenza del curatore e sindacato del giudice delegato
25 Agosto 2016
Nel caso in cui la proposta omologata di un concordato fallimentare non comporti l'acquisizione da parte del proponente dell'intero patrimonio, la curatela può utilizzare il patrimonio “cassa” residuo per soddisfare i crediti fatti valere dopo il deposito della domanda di concordato. Infatti, se la pretesa di questi creditori risulta fondata essi sono titolari di un diritto all'accantonamento. I criteri utilizzati dal curatore per stimare il quantum di tali accantonamenti possono essere oggetto di sindacato da parte del Giudice del reclamo.
L'esame del giudice può riguardare la loro palese difformità rispetto ad una corretta amministrazione: in tal caso, infatti, si ha una violazione dell'obbligo di diligenza del curatore previsto ex art 38 l. fall, ossia una violazione di legge ex art. 36 l. fall. Non possono invece essere oggetto di verifica le singole scelte gestorie e discrezionali in ordine alla concreta misura degli accantonamenti, fondate evidentemente su valutazioni di merito attinenti al rischio effettivo che la Procedura ha inteso correre nel singolo caso |