Gli amministratori della s.r.l. non sfuggono all’azione del curatore

La Redazione
29 Agosto 2016

Con la sentenza n. 17359/2016, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di società a responsabilità limitata, la riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, pur in assenza del richiamo alle norme di materia di s.p.a., non ha prodotto alcun effetto abrogativo circa la legittimazione del curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita.

Con la sentenza n. 17359/2016, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di s.r.l., la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6/2003, pur in assenza del richiamo alle norme di materia di s.p.a., non ha prodotto alcun effetto abrogativo circa la legittimazione del curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita.

La vicenda. La Corte d'appello di Napoli accoglieva l'impugnazione proposta dagli amministratori di una s.r.l. che, su istanza del curatore del fallimento, erano stati condannati dal giudice di prime cure al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita a causa di gravi illeciti riscontrati a loro carico. In particolare, i giudici partenopei ritenevano fondata la doglianza con cui i convenuti sostenevano la carenza di legittimazione attiva del curatore ad esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori della s.r.l. per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6/2003.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Fallimento sostenendo che l'intervento riformatore non ha prodotto alcun effetto abrogativo e che, in base all'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c., non può negarsi la legittimazione attiva del curatore nei confronti degli amministratori di s.r.l.

La legittimazione attiva del curatore di s.r.l. La Suprema Corte accoglie il ricorso così formulato richiamando la sentenza n. 17121/2010 con la quale affermava che, in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l., la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6/2003, pur in assenza del richiamo alle norme di materia di s.p.a., non ha prodotto alcun effetto abrogativo sulla legittimazione ex art. 146 l. fall. del curatore di una s.r.l. fallita.

Tale norma, come riformulata dal D.Lgs. n. 5/2006, attribuisce al curatore qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società: ogni azione dunque esercitabile dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico richiamo agli artt. 2393 e 2394 c.c. Ne consegue che, come precisano i Giudici di legittimità, anche laddove si ritenga che ai creditori di s.r.l. non siano legittimati ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori, il curatore potrebbe comunque esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In conclusione, la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

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