Codice Penale art. 600 quater - Pornografia virtuale (1)[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-septies, 734-bis]3. [II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. [III]. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.0004.
[1] Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente così sostituito dall'art. 3 l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni [1.549 euro]». [2] Rubrica sostituita dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), l. 23 dicembre 2021, n. 238, il testo precedente era il seguente: «Detenzione di materiale pornografico». [3] Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma) altre misure cautelari personali: v. art. 282-bis, comma 6, e 384-bis c.p.p. procedibilità: d'ufficio [4] Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1), l. 23 dicembre 2021, n. 238. InquadramentoIl delitto di pedopornografia virtuale — introdotto in adempimento degli obblighi comunitari scaturenti dalla decisione quadro 2004/68/Gai del Consiglio dell'Unione Europea — ha una funzione decisamente preventiva, dal momento che punisce la produzione, la circolazione o la detenzione di materiale pedopornografico realizzato senza l'utilizzo di minori in carne ed ossa, ma riproducendone le fattezze in maniera virtuale ovvero assemblando tra loro o con rappresentazioni virtuali immagini reali lecite, utilizzando tecniche rappresentative tali da far apparire vere situazioni non reali. Lo scopo è quello di neutralizzare la portata stimolante del materiale rispetto all'utilizzo di minori per prestazioni sessuali ovvero l'appeal che tali immagini possono esercitare sul minore e, sotto il profilo processuale, di semplificare la prova dell'utilizzo effettivo di minorenni in carne ed ossa, talvolta decisamente problematica. SoggettiSoggetto attivo È un reato comune, che può essere commesso da «chiunque». MaterialitàL'oggetto della condotta Oggetto della condotta è il materiale pedopornografico virtuale ricomprendente ogni immagine prodotta mediante tecniche di elaborazione grafica che abbiano la qualità di apparire reali e che riguardino (Mantovani, 2013, 462; negli stessi sensi, Fiandaca e Musco, 2013, 182): a) immagini di minori totalmente inesistenti (pedopornografia virtuale totale); b) immagini o parti di immagini di minori esistenti ma non coinvolti nelle esibizioni pedopornografiche rappresentate (pedopornografia virtuale parziale). c) immagini o parti di immagini di soggetti maggiorenni fatti passare per minorenni, con una restituzione grafica di qualità tale da far apparire verosimile che si tratti di minori (pedopornografia virtuale parziale). Integra il reato di pedopornografia virtuale la produzione, mediante la tecnica del fotomontaggio, con l'utilizzo del programma "fotoshop", di un'immagine nella quale i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche sessuali (Cass. III, n. 17757/2017). La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto integrato il reato anche quando minori inesistenti, impegnati in attività sessuali, siano riprodotti mediante la tecnica del fumetto, caratterizzata da uno spiccato realismo delle immagini, non rilevando che si tratti di soggetti non reali, giacché l'interesse del legislatore, in adesione agli strumenti internazionali sul punto, è quello di reprimere in ogni caso la diffusione di pratiche che possano fungere da stimolo per potenziali vittime a farsi strumentalizzare a scopi sessuali e possano, in ogni caso, far proliferare il fenomeno (Cass. III, n. 22265/2017, con nota di Brizi, cit.). La dottrina (Brizi, cit.), propone una lettura alternativa, secondo cui l’immagine del minore deve essere reale, sia pure “estratta” dal suo contesto originario (per esempio ricavandola da una foto in spiaggia) per essere “trapiantata” all'interno di una scena di natura pornografica. Le singole condotte Il richiamo agli artt. 600-ter e 600-quater fa sì che la materialità di questa fattispecie vada costruita sulla scorta di quella già commentata per i predetti articoli; è evidente che il richiamo all'art. 600 ter può valere solo per le condotte che riguardino il materiale pedopornografico conservato in supporti — materiali o dematerializzati — che ne consentano la visione o l'audizione indirette (con esclusione quindi dei reati gravitanti intorno alla realizzazione di spettacoli o esibizioni pedopornografiche — che presuppongono necessariamente minori in carne ed ossa — e di divulgazione di notizie tese all'adescamento) (Mantovani, 2013, 518; Fiandaca e Musco, 2013, 181). Le condotte possono essere — tenendo ben presente che non riguardano materiale reale ottenuto utilizzando minori — quelle di: a) produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter comma 1 n. 1); b) commercio di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter comma 2; c) distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter comma 3 prima parte; d) offerta o cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter comma 4; e) procurarsi o detenere materiale pedopornografico di cui all'art. 600-quater. f) accesso a materiale pedopornografico di cui all’art. 600-quater, comma 3 Per il dettaglio delle singole condotte, si rimanda agli artt. 600-ter e 600-quater. Elemento psicologicoIl reato è punito solo a titolo di dolo che consiste nella coscienza e volontà dei fatti materiali che integrano le diverse condotte descritte degli artt. 600-ter e 600-quater con la consapevolezza che le immagini raffigurino minorenni (Fiandaca e Musco, 2013, 182). Si rinvia agli artt. 600-ter e 600-quater. Consumazione e tentativoSi rinvia agli artt. 600-ter e 600-quater. Unicità o pluralità di reatiSi rinvia agli artt. 600-ter e 600-quater. Circostanzea) Un’ aggravante ad effetto speciale è prevista dall’art. 600-ter comma 5 e dall’art. 600-quater comma 2 quando il materiale sia di ingente quantità. Si rinvia agli artt. 600-ter e 600-quater. b) Altre aggravanti sono disciplinate dall’art. 602-ter, al cui commento si rinvia. c) Per un‘attenuante speciale, v. art. 600-septies.1. Rapporti tra reatiRispetto al reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter Trattasi di fattispecie autonoma e non di attenuante, in quanto i reati in materia di pedopornografia virtuale si pongono in una posizione di incompatibilità con quelli di pedopornografia reale, giacché i primi escludono l'effettivo utilizzo di minori (Mantovani, 2013, 518; Fiandaca e Musco, 2013, 181). Pene accessorieCfr. sub art. 600-septies.2. PrescrizioneAi sensi dell'art. 157 comma 6, il termine prescrizionale di questo reato è raddoppiato. Per le novità introdotte dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, che, novellando l'art. 158, ha previsto un nuovo termine di decorrenza della prescrizione quando il reato sia stato commesso dopo il 3 agosto 2017, v. § sub art. 600. Profili processualiGli istituti La pedopornografia virtuale è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600-ter commi 1, 2 e 3 (in quest'ultimo caso solo se aggravato ex comma 5); per gli altri casi riferibili all'art. 600-ter e per i fatti riferibili all'600-quater è di competenza del Tribunale monocratico; le indagini, a norma dell'art. 51 comma 3-quinquies c.p.p., sono di competenza dell'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Per i reati commessi all'estero, cfr. sub art. 604. Per la pedopornografia virtuale: a) è possibile disporre intercettazioni per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600-ter co.1, 2 e 3; si applicano le regole di cui all’art. 13, d.l. n. 152/1991 (cfr. art. 9, l. n. 228/2003). b) è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 c.p. e art. 600-ter commi 1 e 2 e l'arresto facoltativo per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600-ter commi 3 e 4 (in quest'ultimo caso solo se aggravato ex comma 5) e per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600-quater solo se aggravato ex comma 2. c) il fermo è possibile solo per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600-ter commi 1 e 2; d) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-quater.1 e 600 ter commi 1, 2 e 3 (quest'ultimo solo ove aggravato ex comma 5). e) non è possibile il patteggiamento cd allargato nei casi di produzione o commercio del materiale realizzato (art. 444 co. 1-bis c.p.p.). f) In relazione anche al reato in disamina, con riferimento alle condotte previste dall’art. 600-ter commi 1, 2 e 3, sono possibili le attività sotto copertura (cfr. art. 14 l n. 269/1998 e art. 16 l. n. 38/2006), su cui v. sub art. 600-bis). BibliografiaDi Luciano, Lineamenti critici del reato di pedopornografia « virtuale », in Cass. Pen. 2006; Raffaelli, La pedopornografia virtuale. Analisi della disciplina introdotta dalla l. n. 38 del 2006 alla luce dell’esperienza comparatistica, in Cass. Pen. 2009; Resta, I delitti contro la personalità individuale, alla luce delle recenti riforme, in Giur. merito 2006; Brizi, La nozione di “pornografia virtuale”: verso un dominio della pericolosità sul fatto?, Nota a Cass pen, 13 gennaio 2017, n.22265, sez. III, in Cass Pen, fasc.11, 2017, 4044 |