Più condotte di bancarotta non escludono l’attenuante della tenuità dei fatti
06 Settembre 2016
La contemporanea sussistenza di più ipotesi di bancarotta non esclude ex se l'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità dei fatti prevista all'art. 219, comma 3, l. fall. Infatti, compiere più condotte rilevanti penalmente ai sensi dell'art. 216 l. fall. è considerabile come un'ipotesi aggravata tale da poter essere bilanciata con circostanze di segno opposto, tra cui l'attenuante citata. In tali termini si è espressa la S.C. con la sentenza n. 36816, depositata nella data di ieri.
La vicenda. A seguito di condanna per i reati di bancarotta documentale e distrattiva, l'imputato impugnava la decisione della Corte, prima in appello e poi in Cassazione, dolendosi, tra i vari motivi, della violazione dell'art. 219, comma 3, l. fall. per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione dell'attenuante prevista da tale norma, sulla considerazione che il soggetto avesse adottato una pluralità di condotte rilevabili penalmente. Secondo l'imputato tale rilievo è da ritenere errato alla luce del fatto che la “tenuità” citata dalla norma è da riferire non alla condotta ma al danno cagionato, che nel caso di specie era contenuto essendo stati i beni oggetto di distrazione di valore scarso e modesto.
Precisazioni sulla concessione dell'attenuate della tenuità del fatto. I Giudici di Legittimità considerano il motivo fondato. Il fatto che siano state contemporaneamente integrate le condotte di bancarotta documentale e distrattiva non comporta l'inapplicabilità a priori dell'attenuante ex art. 219, comma 3, l. fall. La pluralità di condotte di bancarotta è da considerare come un'ipotesi aggravata, tale da poter essere sottoposta ad un giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti applicabili al caso concreto. E, nulla esclude che, a seguito di tale raffronto, le circostanze possano essere ritenute equivalenti, o che possano addirittura prevalere quelle di favor rei. Ciò è del tutto conforme al fatto che la norma, come correttamente rilevato dall'imputato, deve essere intesa nel senso che il «dato empirico della pluralità dei fatti» non ha nulla a che vedere con il paramento da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'attenuante citata, riconducibile esclusivamente al «quantum del danno cagionato». |