Reclamo avverso l’omologazione del concordato preventivo

La Redazione
07 Settembre 2016

Alla proposizione del reclamo avverso il decreto di omologazione della domanda di concordato preventivo non può estendersi in via interpretativa, ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini entro i quali esercitare tale diritto, la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, l. fall.

Alla proposizione del reclamo avverso il decreto di omologazione della domanda di concordato preventivo non può estendersi in via interpretativa, ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini entro i quali esercitare tale diritto, la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, l. fall. (secondo cui tale momento coinciderebbe con l'iscrizione nel Registro delle imprese del provvedimento).

Ciò in quanto la ratio della citata norma è da ricondurre alla possibilità che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento chiunque sia interessato può legittimamente proporre impugnazione, situazione che non si presenta invece nell'ipotesi di concordato preventivo, dove l'art. 183 l. fall. attribuisce la legittimazione ad impugnare esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte in senso formale e sia poi rimasto soccombente nel giudizio di cui all'art. 180 l. fall. Sicché, il termine per proporre reclamo contro l'omologazione del concordato decorre dalla notifica del decreto di omologa da parte del debitore concordatario ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c.

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