Osservatorio sulla Cassazione – Luglio e Agosto 2016
08 Settembre 2016
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento – decorso dei termini Cass. Civ. – Sez. I, 26 agosto 2016, n. 17360, sent. Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore può essere dichiarato fallito ex art. 10 l. fall., decorre - senza possibilità di deroga anteriore - dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Non è pertanto possibile per l'imprenditore stesso dimostrare che l'attività fosse cessata in un momento antecedente, perché solo tramite la citata cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi.
Insinuazione al passivo - crediti professionali Cass. Civ. - Sez. I, 24 agosto 2016, n. 17287, sent. La domanda d'insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Tale presunzione può essere superata laddove l'istante dimostri che il credito si riferisce ad una prestazione svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di sua pertinenza, pur se formalmente richiesto dall'associazione.
Istanza di fallimento – diritto di difesa Cass. Civ. – Sez. I,10 agosto 2016, n. 16950, sent. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore convocato dinanzi al giudice non ha alcun diritto al differimento della trattazione finalizzato all'eventuale ricorso a procedure concorsuali alternative. Il relativo diniego da parte del giudice non configura dunque alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto trattasi di iniziative devolute all'autonomia privata.
Holding persona fisica – fallimento in estensione Cass. Civ. – Sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346, sent. In tema di holding persona fisica, la configurabilità di un'autonoma impresa assoggettabile al fallimento postula che l'attività di indirizzo e controllo si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e caratterizzati dall'obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici per il gruppo o le sue componenti, prescindendo dunque dall'accertamento del requisito della spendita del nome e della cd. esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società.
Istanza di fallimento – notificazione telematica Cass. Civ. – Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035, sent. Ai sensi dell'art. 15 l. fall., la cancelleria provvede direttamente alla notifica al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione telematica all'indirizzo PEC del debitore. Il documento trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del gestore PEC del destinatario.
Dichiarazione di fallimento - effetti Cass. Civ. – Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14779, sent. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006) decorrono dall'ora zero del giorno della sua pubblicazione, momento dal quale opera il divieto di cui all'art. 51 l. fall., a prescindere dalla conoscenza della dichiarazione di fallimento da parte del giudice esecutivo e dall'adozione del provvedimento con il quale egli dichiari espressamente l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Ai sensi dell'art. 44 l. fall., deve ritenersi inefficace qualsiasi atto satisfattivo compiuto dopo la dichiarazione di fallimento e riconducibile, anche indirettamente, al debitore fallito, come nel caso di un pagamento effettuato a favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato.
Dichiarazione di fallimento – sospensione della prescrizione Cass. Civ. – Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14737, ord. Ai sensi degli artt. 2941 e 2942 c.c., tra le ipotesi di sospensione della prescrizione non rientra il fallimento del titolare del diritto: la dichiarazione di fallimento non impedisce infatti il decorso del termine prescrizionale nei rapporti con i terzi i cui corrispondenti diritti possono essere esercitati dal curatore in virtù del disposto di cui agli artt. 42 e 43 l. fall.
Dichiarazione di fallimento - reclamo Cass. Civ. – Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14727, ord. Il superamento della soglia minima di indebitamento, a cui l'art. 15, comma 9, l. fall. subordina la dichiarazione di fallimento, deve essere dimostrato sulla base di quanto risultante dall'istruttoria prefallimentare, escludendo il testo della norma la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo.
Crediti professionali - prededucibilità Cass. Civ. – Sez. I, 15 luglio 2016, n. 14536, sent. Il credito per il compenso del professionista nominato ai sensi dell'art. 25 l. fall. acquisisce carattere prededucibile e deve essere liquidato avvalendosi dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo. Laddove, a fronte della contestazione della prededucibilità, il creditore abbia avviato il procedimento camerale endofallimentare presentando istanza al giudice delegato, proponendo poi reclamo innanzi al tribunale, il procedimento è complessivamente affetto da nullità rilevabile d'ufficio.
Ipoteca – ammissione al passivo Cass. Civ. – Sez. III, 7 luglio 2016, n. 13940, sent. Per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo il processo esecutivo individuale contro il terzo nei termini normativamente prescritti, posto che l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.
Dichiarazione di fallimento – legittimazione processuale Cass. Civ. - Sez. VI, 6 luglio 2016, n. 13814, sent. La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
CONCORDATO PREVENTIVO
Consecuzione di procedure - domanda di concordato Cass. Civ. – Sez. I, 24 agosto 2016, n. 17297, sent. Ai fini della valutazione circa l'ammissibilità della proposta di concordato preventivo non rileva la data di deposito della sentenza di dichiarazione di fallimento in cancelleria, ma la sua pubblicazione, che deve avvenire necessariamente tramite l'attestazione del cancelliere. Non è infatti possibile leggere l'art. 133 c.p.c. distinguendo il comma 1, che attribuisce al deposito l'efficacia di rendere pubblica la sentenza, dal comma 2, che stabilisce in capo al cancelliere l'obbligo di dare atto del deposito. Ne segue che senza attestazione del cancelliere non vi è pubblicazione della sentenza e, di conseguenza, la domanda di concordato può venire accolta impedendo temporaneamente la dichiarazione di fallimento.
Annullamento del concordato – impugnazione Cass. Civ. – Sez. I, 19 luglio 2016, n. 14788, sent. In caso di annullamento del concordato preventivo e di contestuale dichiarazione di fallimento del debitore su istanza di un soggetto legittimato, i mezzi di impugnazione esperibili confluiscono nel reclamo di cui all'art. 18 l. fall. che presuppone l'immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni del tribunale, senza che sia necessaria l'attesa del passaggio in giudicato del decreto di annullamento del concordato preventivo.
Domanda di concordato preventivo - fattibilità Cass. Civ. – Sez. I, 12 agosto 2016, n. 17079, sent. Nel concordato preventivo il giudice deve controllare esclusivamente la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo ai creditori la valutazione sulla probabilità di successo del piano economico e dei relativi rischi. Il controllo proprio del giudice si attua verificando l'effettiva realizzabilità dell'obiettivo, ossia il superamento della situazione di crisi e la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Insinuazione supertardiva – ritardo incolpevole Cass. Civ. – Sez. VI, 6 luglio 2016, n. 13818, ord. Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ex art. 101, u.c., l. fall., il mancato avviso di cui all'art. 92 l. fall. da parte del curatore al creditore integra la causa non imputabile del ritardo da parte di quest'ultimo, ferma restando la facoltà del curatore di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che egli abbia comunque avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso.
REATI CONCORSUALI
Bancarotta impropria – vantaggi compensativi Cass. Pen. – Sez. V, 15 luglio 2016, n. 30333, sent. Tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello di bancarotta impropria è configurabile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema di cui all'art. 216 l. fall., siano riscontrabili differenti ed autonome condotte dolose che abbiano determinato il fallimento della società. Nell'ambito dei reati fallimentari, la nozione di vantaggio compensativo non esaurisce i suoi effetti sul piano “aritmetico”, nella verifica dei risultati finali di un'operazione finanziaria o comunque di un atto di disposizione patrimoniale, ma, soprattutto in presenza di contestazioni riferite al reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., assume rilevanza anche ai fini della prova del dolo.
Bancarotta distrattiva - compensazione Cass. Pen. – Sez. V, 12 luglio 2016, n. 29219, sent. Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta distrattiva, l'elemento oggettivo del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non assumendo alcuna rilevanza la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si verifica, né la possibilità di recuperare il bene con l'esperimento delle azioni a favore della curatela. (Nel caso di specie, la condotta penalmente rilevante viene individuata nella stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda e nel mancato versamento dei canoni |