Concordato con cessione dei beni successivo allo scioglimento della società
12 Settembre 2016
È ammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da una società successivamente al suo scioglimento ex art. 2323 c.c., qualora esso sia di stampo liquidatorio e siano integrati tutti i presupposti necessari ex art. 160 l. fall. Tale scioglimento, infatti, non comporta di default la cancellazione della società. Per tale ragione, non si verificano modifiche soggettive ai rapporti facenti capo all'ente, la titolarità di quali rimarrà in capo all'unico socio rimasto, che li gestirà con finalità liquidatorie.
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