Vendita delegata: giuramento del perito stimatore

Giuseppe Limitone
12 Settembre 2016

In tema di vendita delegata di immobili, considerando che il perito stimatore è di norma nominato dal curatore ex art. 87 l. fall., deve egli giurare avanti al giudice delegato?

In tema di vendita delegata di immobili, considerando che il perito stimatore è di norma nominato dal curatore ex art. 87 l. fall., deve egli giurare avanti al giudice delegato?

Secondo l'art. 87, comma 2, l. fall. il curatore può procedere direttamente alla nomina dell'esperto stimatore, senza chiedere l'autorizzazione al G.D., quando debbano essere stimati beni inventariati, in deroga all'art. 32, comma 2, l. fall., norma che invece prevede, per i tecnici nominati dal curatore, l'autorizzazione del comitato dei creditori, o del G.D. in sua vece.

Non essendo nominato dal G.D., il perito non deve neppure “transitare” dal suo ufficio per una ratifica formale dell'incarico, tanto meno per effettuare il giuramento.

Il G.D. può, in ogni caso, revocare ex art. 24 n. 4 l. fall., secondo l'opinione che a chi scrive pare preferibile, l'incarico conferito dal curatore allo stimatore.

Il giuramento forse non sarebbe necessario neppure se la nomina fosse del G.D., poiché potrebbe ritenersi che nel fallimento il perito opera come consulente di parte (il fallimento è una parte), più che come C.T.U., per cui non dovrebbe prestare il giuramento previsto appunto per i C.T.U. dall'art. 193 c.p.c. nel processo civile, in cui il perito presta la sua opera in favore di entrambe le parti.

La dottrina

La Dottrina (PROTOC., in Codice Commentato del fallimento, di LO CASCIO, sub art. 87 l. f., Milano 2013, 1131) ritiene condivisibilmente che la norma di cui all'art. 87, comma 2, l. fall. faccia eccezione alla regola generale di cui all'art. 32, comma 2, l. fall., per cui la nomina dello stimatore da parte del curatore non abbisogna di autorizzazione del comitato dei creditorio del G.D.

La giurisprudenza

Secondo Trib. Mantova 2 maggio 2007, lo stimatore dovrebbe essere sempre nominato con l'autorizzazione del comitato dei creditori, in virtù della norma, reputata di portata generale, di cui all'art. 32, comma 2, l. fall.

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