Divieto di compensazione anche per i crediti scaduti ante fallimento

La Redazione
14 Settembre 2016

L'art. 56, comma 2, l. fall., che prevede il divieto di compensazione tra i debiti verso il fallito e i crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, limita l'applicazione dell'eccezionale compensabilità tra crediti e debiti omologhi, di cui al primo comma, al fine di evitare l'ipotesi abusiva in cui il debitore del fallito si avvalga di tale strumento, acquistando crediti del fallito a fallimento dichiarato, o poco prima, a un prezzo inferiore al reale valore, al solo scopo di non adempiere al proprio debito, a detrimento della massa.

L'art. 56, comma 2, l. fall., che prevede il divieto di compensazione tra i debiti verso il fallito e i crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, limita l'applicazione dell'eccezionale compensabilità tra crediti e debiti omologhi, di cui al primo comma, al fine di evitare l'ipotesi abusiva in cui il debitore del fallito si avvalga di tale strumento, acquistando crediti del fallito a fallimento dichiarato, o poco prima, a un prezzo inferiore al reale valore, al solo scopo di non adempiere al proprio debito, a detrimento della massa.

Tale divieto di compensazione vale anche per i crediti scaduti, stanti le finalità antielusive della norma: l'esigenza di prevenire, e sanzionare, condotte che violano la par condicio creditorum ricorre sia in caso di acquisto di crediti giunti a scadenza prima dell'apertura della procedura fallimentare, sia in caso di acquisto di crediti non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, con la presunzione, in entrambi i casi, di operazione posta in essere in danno alla massa dei creditori.

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