Linee di credito autoliquidanti e scioglimento dei rapporti pendenti

La Redazione
21 Settembre 2016

Ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., il debitore può essere autorizzato allo scioglimento dei contratti bancari pendenti, tra i quali rientrano anche le linee di credito autoliquidanti realizzate mediante una combinazione di negozi collegati.

Ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., il debitore può essere autorizzato allo scioglimento dei contratti bancari pendenti, tra i quali rientrano anche le linee di credito autoliquidanti realizzate mediante una combinazione di negozi collegati: lo scioglimento del contratto principale comporta lo scioglimento di tutti i patti ad esso accessori, come il patto di compensazione, a nulla rilevando il fatto che l'erogazione delle anticipazioni da parte dell'istituto bancario sia avvenuta prima della presentazione del ricorso ex art. 161, comma 4, l. fall.

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Tribunale di Bergamo, 29 gennaio 2016

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