Esecuzione del concordato con continuità aziendale diretta

La Redazione
27 Settembre 2016

La procedura concordataria può considerarsi completamente eseguita solo con il compimento di tutte le attività previste dal piano entro il termine ivi indicato, salvo diverso accertamento in concreto da parte del tribunale con l'ausilio dell'organo commissariale.

La procedura concordataria può considerarsi completamente eseguita solo con il compimento di tutte le attività previste dal piano entro il termine ivi indicato, salvo diverso accertamento in concreto da parte del tribunale con l'ausilio dell'organo commissariale.

Tale momento può non essere individuabile a priori all'atto dell'omologa della proposta, ma ciò non impedisce comunque l'ottenimento dell'omologazione del concordato con continuità aziendale diretta in presenza del requisito del ritrovamento dell'equilibrio finanziario.

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