Accertamento di atti di frode e revoca del concordato

La Redazione
03 Ottobre 2016

L'accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e dunque dalla loro consapevolezza di tale accertamento.

L'accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di frode da parte del debitore (come l'occultamento e la dissimulazione dell'attivo, la dolosa omissione di denuncia di crediti, o l'esposizione di passività inesistenti) determina la revoca dell'ammissione al concordato, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e dunque dalla loro consapevolezza di tale accertamento. Le condotte del debitore che assumono rilevanza in tali termini non devono necessariamente essere accertate secondo il criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, bastando il criterio civilistico del più probabile che no. Nel caso di specie, la Corte accoglie il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato rilevando una specifica condotta gravemente colposa del debitore nell'aver valorizzato un evento sfortunato, quale un incendio di modeste dimensioni, al fine di giustificare la scomparsa di rilevanti rimanenze di magazzino.

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