Proposte concorrenti e adunanza dei creditori

La Redazione
04 Febbraio 2016

Dall'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori discende anche lo spostamento del termine utile per la presentazione di proposte concorrenti da parte di soggetti a ciò legittimati, termine individuato dall'art. 163 l. fall. nel trentesimo giorno antecedente quello dell'adunanza dei creditori.

L'adunanza dei creditori deve essere fissata entro 120 giorni dal decreto di ammissione, ma il termine ha natura acceleratoria e non perentoria.

Dall'eventuale rinvio dell'adunanza dei creditori discende anche lo spostamento del termine utile per la presentazione di proposte concorrenti da parte di soggetti a ciò legittimati, termine individuato dall'art. 163 l. fall. nel trentesimo giorno antecedente quello dell'adunanza dei creditori.

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