Scioglimento e sospensione di contratti pendenti nel preconcordato

La Redazione
10 Febbraio 2015

La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'art. 161" contenuto nell'art. 169-bis l. fall. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma del citato articolo 161.

La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'art. 161" contenuto nell'art. 169-bis l. fall. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma del citato articolo 161, ed anche in ragione della ratio sottesa alla disciplina in esame, che consiste nel favor per l'accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari ed appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l. fall., ovvero ai finanziamenti di cui all'art. 182-quinquies, comma 1, e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.