Atti in frode del debitore in concordato

La Redazione
07 Maggio 2015

La nozione di atto in frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee da influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori: sempre che, peraltro, pur essendo state dichiarate dal preponente, non siano dipese da comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere dal medesimo, con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte a una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria.

La nozione di atto in frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee da influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori: sempre che, peraltro, pur essendo state dichiarate dal preponente, non siano dipese da comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere dal medesimo, con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte a una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria.
Non rientrano in tale nozione le mere irregolarità contabili accertate dal commissario e neppure, ove manchi la prova del dolo, l'accertata divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente esistente.

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