L’alienazione della casa del fallito

La Redazione
10 Ottobre 2016

In tema di alienazione della casa del fallito, l'art. 47, comma 2, l. fall. riferendosi alla liquidazione delle attività come limite temporale per la distrazione dall'uso abitativo dell'immobile, non comporta che la vendita della casa sia l'ultimo atto della fase di liquidazione.

In tema di alienazione della casa del fallito, l'art. 47, comma 2, l. fall. riferendosi alla liquidazione delle attività come limite temporale per la distrazione dall'uso abitativo dell'immobile, non comporta che la vendita della casa sia l'ultimo atto della fase di liquidazione.

L'immobile può infatti essere liquidato nel momento in cui si realizzano le condizioni per il miglior soddisfacimento dei creditori e, a tal fine, il curatore può presentare istanza al GD per ottenere il rilascio dell'immobile laddove il fallito e la sua famiglia adottino un comportamento ostruzionistico che di fatto impedisca la definizione dall'acquisto da parte di terzi interessati.

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