La fattuale “disponibilità dei beni” tra sequestro preventivo e dichiarazione di fallimento

La Redazione
10 Ottobre 2016

La dichiarazione di fallimento e la contestuale applicazione dell'art. 42 l. fall. non sono sufficienti a conferire alla Procedura la disponibilità dei beni del fallito qualora su di essi sia stato antecedentemente disposto sequestro ex art. 322-ter c.p., dovendosi ritenere che il vincolo penale assorba già ogni possibile potere fattuale di questi beni, essendo la “disponibilità” - nel settore delle tutele reali - da intendere in senso effettivo, ossia come un reale potere di fatto sul bene che ne è oggetto. Così si è espressa la sentenza n. 42469/2016.

La dichiarazione di fallimento e la contestuale applicazione dell'art. 42 l. fall. non sono sufficienti a conferire alla Procedura la disponibilità dei beni del fallito qualora su di essi sia stato antecedentemente disposto sequestro ex art. 322-ter c.p., dovendosi ritenere che il vincolo penale assorba già ogni possibile potere fattuale di questi beni, essendo la “disponibilità” - nel settore delle tutele reali - da intendere in senso effettivo, ossia come un reale potere di fatto sul bene che ne è oggetto. Così si è espressa la sentenza n. 42469/2016.

La vicenda. A seguito della dichiarazione di fallimento di una società, il curatore fallimentare aveva richiesto la revoca del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 8 D. Lgs. n. 74/2000, disposto su taluni beni del fallito, per poter procedere alla vendita e alla liquidazione a favore dei creditori. Il tribunale aveva negato la revoca affermando che, nel caso di reati tributari, il fallimento non poteva incidere sul sequestro finalizzato alla confisca. A fronte di rigetto anche in appello, il Curatore si rivolge in Cassazione lamentando l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 322-ter c.p., richiamata per i reati tributari dall'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, laddove il giudice aveva ignorato che l'art. citato, permettendo il sequestro solo avverso a beni nella “disponibilità del reo”, determina l'esclusione di quelli destinati all'attivo fallimentare, non potendosi considerare nella disponibilità del reo ex art. 42 l. fall. i beni appresi dalla Procedura.

Vincolo fallimentare e tutela cautelare reale: interessi in conflitto. Il problema, presente nel caso di specie, è quello di chiarire se sia possibile assoggettare al vincolo fallimentare un bene sul quale gravi, prima della dichiarazione di fallimento, un vincolo penale e se, a fronte di risposta positiva, il vicolo fallimentare giustifichi la revoca del sequestro penale finalizzato alla confisca per la necessità di tutelare gli interessi pubblicistici sottesi alla Procedura.

Disponibilità formale e fattuale del bene. Il concetto di “disponibilità del bene” citato dall'art. 322-ter c.p. merita, secondo la S.C., di essere oggetto di un'accurata esegesi per poter dirimere i dubbi che il caso ha sollevato. Infatti, la “disponibilità del bene” non può essere scissa in un aspetto formale – ossia la titolarità di un diritto sul bene– e in un aspetto fattuale – rappresentato da un effettivo potere sul bene -, così da poter attribuire in capo al Fallimento stesso, dopo la sentenza dichiarativa, la disponibilità formale dei beni oggetto del sequestro, al fine di legittimarlo ad agire per ottenere anche il potere di fatto che concretizza la disponibilità.

Pur se chi ha la disponibilità può avere sullo stesso bene anche un diritto reale, il diritto comunque non è presupposto automatico della disponibilità che, anzi, in sede penale costituisce lo strumento finalizzato a contrastare la titolarità di diritti “vuoti” su beni che in realtà si trovano a disposizione di soggetti diversi da chi ne è proprietario o titolare di altro diritto reale. Quindi, nell'ambito delle tutele reali cautelari, secondo il Collegio di Legittimità, deve prevalere l'aspetto fattuale - l'effettiva disponibilità della cosa - su quello formale.

In conclusione, la dichiarazione di fallimento e l'applicazione dell'art. 42 l. fall. non sono sufficienti a conferire al Fallimento stesso la disponibilità dei beni del fallito, qualora su di essi sia stato antecedentemente disposto il sequestro ex art. 322- ter c.p., non trattandosi più di beni disponibili neppure ai fini degli interessi fallimentari, dovendosi ritenere che il vincolo penale assorba ogni potere fattuale su di essi, così escludendo ogni disponibilità diversa rispetto alla concretizzazione della prevenzione cautelare finalizzata alla confisca.

La Cassazione rileva il difetto di legittimazione del Curatore fallimentare e rigetta il ricorso.

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