Vincolo tra giurisdizione e rappresentante autorizzato a stare in giudizio

La Redazione
17 Ottobre 2016

Nel caso in cui una società, di cui si è richiesto il fallimento, abbia trasferito la sede all'estero, la giurisdizione resta in capo al Giudice italiano se questa ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.

Nel caso in cui una società, di cui si è richiesto il fallimento, abbia trasferito la sede all'estero, la giurisdizione resta in capo al Giudice italiano se questa ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.

Se, però, a tale rappresentante non è conferita una procura generale ma una limitata esclusivamente a determinati affari, soltanto con riferimento a questi ultimi si verifica il suddetto collegamento, capace di fondare la giurisdizione italiana. Spetta all'attore provare che in capo al rappresentante vi sia un rapporto generale o di settore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.