Requisito della parziale soddisfazione dei crediti concorsuali

La Redazione
19 Ottobre 2016

Non può considerarsi sussistente la “parziale soddisfazione” dei crediti concorsuali, richiesta dall'art. 142, comma 2, l. fall., quale requisito per l'esdebitazione, se la percentuale dei crediti soddisfatti appare risibile rispetto all'intero passivo ammesso.

Il beneficio dell'esdebitazione del fallito può essere concesso se, ai sensi dell'art. 142, comma 2, l. fall., sono stati soddisfatti almeno in parte i crediti concorsuali.

Rientra nel prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale sull'effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può riferirsi al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti: la condizione di soddisfacimento parziale dei creditori può dirsi realizzata anche se talune categorie (i.e. i chirografari) non siano state pagate affatto, ma il giudice è tenuto a verificare anche la percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata, rispetto all'intero passivo ammesso.

Non può considerarsi sussistente la “parziale soddisfazione” dei crediti concorsuali, richiesta dall'art. 142, comma 2, l. fall., quale requisito per l'esdebitazione, se la percentuale dei crediti soddisfatti appare risibile rispetto all'intero passivo ammesso.

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