Ammissibilità al passivo del credito ipotecario fondiario

La Redazione
24 Ottobre 2016

In caso di concessione di mutuo fondiario da parte di un istituto bancario con superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB con effetti lesivi della par condicio creditorum, la tutela giudiziaria della posizione dei creditori è riservata alla singola iniziativa processuale degli stessi, senza che possa configurarsi una nullità del contratto.

In caso di concessione di mutuo fondiario da parte di un istituto bancario con superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB con effetti lesivi della par condicio creditorum, la tutela giudiziaria della posizione dei creditori è riservata alla singola iniziativa processuale degli stessi, senza che possa configurarsi una nullità del contratto. Il relativo credito è dunque ammissibile allo stato passivo del fallimento della società finanziata in via privilegiata ipotecaria fondiaria, e non al rango chirografario.

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