La falcidia dell’IVA dopo la pronuncia della CGUE

La Redazione
26 Ottobre 2016

Deve ritenersi ammissibile la proposta di concordato preventivo senza transazione fiscale che non preveda dunque l'integrale pagamento dei debiti di natura fiscale, purché un esperto indipendente attesti che il relativo credito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, previa votazione favorevole della maggioranza dei crediti ammessi e dello Stato, che, laddove dissenziente, conserva la possibilità di presentare opposizione all'omologazione.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia n. 546/2016, deve ritenersi ammissibile la proposta di concordato preventivo senza transazione fiscale che non preveda dunque l'integrale pagamento dei debiti di natura fiscale, essendo consentita la falcidia dell'IVA, purché un esperto indipendente attesti che il relativo credito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, previa votazione favorevole della maggioranza dei crediti ammessi e dello Stato, che, laddove dissenziente, conserva la possibilità di presentare opposizione all'omologazione.

Sullo stesso argomento vedi anche:

Tribunale di Livorno – Sez. Fall., 13 aprile 2016, decr., con nota di Gallio e Zara

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