Legge di bilancio: novità in materia di conti correnti nei fallimenti
28 Ottobre 2016
Il disegno di legge di bilancio 2017 prevede, tra le varie misure, alcune modifiche della norma istitutiva del Fondo Unico Giustizia (FUG) e dell'art. 34 l. fall. Il FUG è stato istituito nel 2008 allo scopo di farvi confluire somme di denaro e titoli sequestrati, confiscati e comunque appresi nell'ambito di alcuni tipi di procedimenti amministrativi, civili o penali. La finalità è quella di garantire una gestione centralizzata del denaro e dei titoli sequestrati, consentendone anche un utilizzo anticipato rispetto alla confisca definitiva. La gestione del FUG è ora affidata ad Equitalia Giustizia, società del gruppo Equitalia.
Per effetto dell'art. 64 del DDL Stabilità 2017, l'art. 2 del D. L. n. 143/2008, conv. in L. n. 181/2008 (istitutivo del FUG) verrebbe modificato e integrato: si prevede l'istituzione di “apposite gestioni separate” delle somme depositate presso conti correnti relativi a procedure fallimentari. La novità più importante è che tali somme sono depositate in conti attivi e non “dormienti” quando si tratta di giacenze relative a procedure fallimentari, esecutive e contenziose non ancora definite e prima della loro distribuzione o riparto finale. È poi previsto che gli utili derivanti dalla gestione finanziaria delle somme siano, al netto degli interessi spettanti agli aventi diritto, versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L'art. 64 modifica anche la disposizione della legge fallimentare che prevede l'obbligo per il curatore fallimentare di attivare un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura fallimentare (art. 34). Al riguardo viene prevista l'eliminazione dell'ultimo capoverso del primo comma, introdotto dal D. Lgs. 169/2007, che consentiva l'investimento delle somme giacenti sul conto in strumenti diversi dal deposito in conto corrente; inoltre il mandato di pagamento dovrà contenere l'intestazione “Fondo unico giustizia del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.”. |