Il DDL Bilancio 2017 cancella le novità della Stabilità 2016 sulle note di variazione Iva
28 Ottobre 2016
Le nuove norme in tema di note di variazione IVA per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, introdotte dalla legge di stabilità 2016, potrebbero cambiare prima ancora di entrare in vigore: la bozza del disegno di legge di bilancio 2017 sembra, infatti, voler cancellare la nuova disciplina – applicabile a procedure concorsuali aperte a decorrere dal 1 gennaio 2017 – ripristinando la versione previgente dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972. Con la legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) il legislatore aveva stabilito che il cedente/prestatore potesse emettere note di variazione in diminuzione, al fine di recuperare l'IVA non pagata dal cessionario/committente, fin dal momento in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale - stabilendo espressamente che tale momento coincide: in caso di fallimento, con la data della sentenza dichiarativa di fallimento; in caso di l.c.a., con la data del provvedimento che ordina la liquidazione; in caso di concordato preventivo, con la data del decreto di ammissione alla procedura; in caso di amministrazione straordinaria con la data del decreto che dispone la procedura. Per un approfondimento sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, si rimanda a: Solidoro, Le note di credito IVA nelle procedure concorsuali; Buffelli, Le note di variazione IVA alla luce delle novità introdotte dalla Legge 208/2015 (Stabilità 2016): gli aspetti per le procedure preconcorsuali e concorsuali, entrambi su questo portale. Con questo nuovo intervento legislativo, che ripristina la versione originaria dell'art. 26, per determinare il momento di emissione della nota di variazione tornerebbero ad assumere rilevanza l'esito del piano di ripartizione finale del fallimento, se esistente, e il decreto di omologazione per quanto riguarda il concordato preventivo.
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