Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e diritto di voto
02 Novembre 2016
Qualora una proposta di concordato fallimentare preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, poiché tale modalità va equiparata ad una soddisfazione non integrale, tali creditori devono essere ammessi alle procedure di voto, per la parte residua di credito. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 22045 depositata il 31 ottobre scorso.
Il caso. Una società dichiarata fallita avanzava una proposta di concordato fallimentare, prevedendo il pagamento integrale e immediato dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati in quattordici rate semestrali. Il Tribunale negava l'omologazione, giudicando viziata la procedura, e la Corte d'Appello rigettava il reclamo. La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Il pagamento dilazionato equivale a soddisfazione non integrale. La Corte territoriale ha ritenuto non omologabile la proposta di concordato fallimentare in quanto il previsto pagamento dilazionato dei privilegiati sarebbe da considerare come equivalente a una soddisfazione non integrale: la mancata partecipazione al voto dei creditori privilegiati ha comportato, pertanto, l'irregolarità della procedura concordataria, al pari della mancata relazione dell'esperto, ex art. 124, comma 3, l. fall. La S.C. fa proprie, parzialmente, le motivazioni del giudice di merito. La regola generale, in materia concorsuale – già enunciata con riferimento al concordato preventivo - è quella del pagamento non dilazionato dei privilegiati, per cui Il pagamento in tempi superiori a quelli imposti dai tempi tecnici della procedura va considerato equivalente a una soddisfazione non integrale, in quanto comporta comunque un sacrificio per il creditore, che non può disporre immediatamente della somme spettantigli. Di conseguenza, per la parte non integralmente soddisfatta, i creditori privilegiati vanno considerati come chirografari ed ammessi al voto, ai sensi degli artt. 124, comma 3, e 127, comma 4, l. fall.
La relazione giurata del professionista sulla soddisfazione non integrale. Non è, invece, corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto necessaria anche la relazione giurata del professionista. Tale relazione viene prevista dall'art. 124, comma 3, al solo fine di stabilire il valore di mercato attribuibile al bene o al diritto soggetto alla causa di prelazione, e ciò per garantire che la soddisfazione (non integrale) del creditore avvenga comunque in misura non inferiore a quanto sarebbe ottenibile dalla liquidazione fallimentare. non assume, invece, alcuna rilevanza quando la proposta preveda una dilazione del pagamento, perché in tal caso la misura del soddisfacimento non è legata al valore di mercato del bene.
Il principio di diritto. La S.C. afferma, in conclusione, il seguente principio di diritto: “anche in materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 124, comma 4, della legge fall., resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato”.
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