La soglia minima di soddisfazione dei chirografari

La Redazione
02 Novembre 2016

Ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, l. fall. (come riformato dal D.L. n. 83/2015) la proposta concordataria deve assicurare, quale condizione di ammissibilità al concordato, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, espressione che implica l'assunzione di un impegno obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, l. fall. (come riformato dal D.L. n. 83/2015) la proposta concordataria deve assicurare, quale condizione di ammissibilità al concordato, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, espressione che implica l'assunzione di un impegno obbligatorio e non meramente descrittivo o ipotetico. In mancanza, il giudice deve procedere a rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità di realizzazione dei valori indicati.

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