Codice di Procedura Civile art. 380 bis 1 - Procedimento per la decisione in camera di consiglio 1

Loredana Nazzicone
aggiornato da Mauro Di Marzio

Procedimento per la decisione in camera di consiglio 1

[I]. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

 

[II]. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

[1] Articolo inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».​ Successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. h) del D.lgs. 10 ottobre  2022, n. 149Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".  Il testo dell'articolo era il seguente: «Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice. - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.».

Inquadramento

La norma è stata novellata con la riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Il rito camerale innanzi alla sezione semplice diciene il rito camerale tout court.

Esso rimane regolato secondo la disciplina attualmente in vigore, ma sono state previste alcune modifiche, giacché le parti ricevono comunicazione dell'adunanza sessanta giorni prima (anziché quaranta giorni prima).

Coerente con il principio di sinteticità degli atti è, poi, la previsione secondo cui le memorie – che le parti hanno facoltà di depositare non oltre dieci giorni prima dell'adunanza – devono essere sintetiche e avere carattere illustrativo. Ottempera ad un criterio direttivo della delega la previsione della semplificazione della fase decisoria del procedimento camerale, con l'introduzione del modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento: in un'ottica che ha senso definire come tribunalizzazione della Corte di cassazione. Al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, può essere infatti immediatamente depositata in cancelleria; rimane ferma la possibilità per il collegio di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Procedimento

Il decreto che fissa la data della camera di consiglio deve essere notificato alle parti ed al pubblico ministero nel termine indicato dalla norma.

La scansione del contraddittorio è la seguente: prima il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte (è mera facoltà, ove ritenga opportuno presentare il proprio orientamento), e, quindi, le parti depositano le proprie memorie (attività parimenti facoltativa).

Né il pubblico ministero, né le parti private sono quindi ammesse a discutere o comparire in camera di consiglio.

Si noti che, sebbene il legislatore non lo abbia espressamente previsto, è consentito il passaggio della causa dall'adunanza camerale della sezione ordinaria alla udienza pubblica: infatti, detta rimessione può rendersi necessaria in caso di particolare rilevanza delle questioni da trattare, atteso che il collegio non può essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal presidente della sezione (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. n. 19115/2017, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3; Cass. n. 5533/2017). Non sussiste, tuttavia, un obbligo del collegio in tal senso, ma una facoltà mera (Cass. n. 8869/2017).

Il ruolo del pubblico ministero

La disciplina dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause davanti alla Corte di cassazione discende dagli artt. 70, comma 2, 72, comma 2, c.p.c., e art. 75, 76 ord. giud., di cui al r.d. n. 12/1941: onde oggi esso non è più sempre imposto dalla legge.

La scelta del modello processuale ricade nell'ambito della discrezionalità propria del legislatore: il quale ha inteso in questo modo contemperare l'interesse alla presenza della parte pubblica con quello alla ragionevole durata del processo.

Secondo l'iter predisposto dalla norma in commento, nel procedimento camerale  innanzi alla sezione semplice il pubblico ministero è tenuto, ove lo ritenga, a depositare le proprie conclusioni in un momento anteriore a quello concesso alle parti, in tal modo precludendogli indubbiamente di tenere conto delle attività successive.

In un'occasione, è avvenuto che il P.G.  d'udienza abbia chiesto al collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1, c.p.c. nella parte in cui «anteponendo i termini di deposito della memoria scritta del Procuratore Generale a quelli di deposito delle memorie illustrative delle parti, vulnererebbe il principio di parità delle armi di cui agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., impedendo al Pubblico Ministero di poter contraddire “alle nuove rilevanti attività processuali svolte dalle parti o (in via interlocutoria) dalla Sezione, in epoca successiva al deposito della menzionata memoria”» e ciò «in assenza di “plausibile ragione” dello sfalsamento dei termini per il deposito delle memorie assegnati alle parti».

Ed, in effetti, ciò si potrebbe verificare quando, ad esempio, la parte depositi dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso od alla nullità della sentenza impugnata.

Si esponeva, nel caso, che in tal modo si attua un pregiudizio al diritto di difesa, avendo il pubblico ministero innanzi alla Corte perso il «diritto all'ultima parola» e trovandosi in posizione deteriore, nel caso in cui le parti (con il successivo deposito delle memorie) od il collegio, d'ufficio, introducano nel procedimento «rilevanti nova sostanziali o processuali».

La S.C. (Cass. n. 24088/2017), pur dando atto dell'assenza di tali evenienze nella specie e, dunque dell'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, l'ha giudicata pure manifestamente infondata.

Ciò perché:

- la costruzione dei modelli processuali rientra nella piena discrezionalità politica del legislatore, con il solo limite imposto dall'art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni legislative obiettivamente irrazionali, in quanto del tutto avulse rispetto allo scopo ovvero lesive, in modo assolutamente ingiustificato di uno o più degli interessi di pari rango (l'ordinanza richiama Corte cost. n. 12/2016; Corte cost. n. 216/2016; Corte cost. n. 64/2014; Corte cost. n. 216/2013; Corte cost. n. 68/1983):

- l'anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.G. è coerente con la struttura del processo camerale, volto a ridurre nei limiti dell'essenziale l'attività di tutte le parti e del giudice necessaria a pervenire ad una decisione;

- non è precluso il contraddittorio in ordine alle questioni dedotte con i motivi di ricorso, quanto al profilo funzionale, perché, rispetto a nuove condotte processuali delle parti private (produzione dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, deposito di  documenti ex art. 372 c.p.c., rinuncia al ricorso) e qualora non si tratti di mera questione di ammissibilità del ricorso oggetto di verifica d'ufficio da parte della Corte (per la quale non occorre la previa instaurazione di apposito contraddittorio), ad evitare una c.d. decisione “a sorpresa” è sempre consentito il ripristino dell'interlocuzione delle parti, secondo il paradigma dell'art. 384, comma 3, c.p.c.

La decisione (Cass. n. 24088/2017, cit.) si spinge sino a definire il ruolo del pubblico ministero innanzi alla Corte come amicus curiae cui, in un «processo di parti», è affidato un intervento a tutela dell'interesse della legge:  non più momento «riassuntivo» di chiusura della discussione a contestazione delle tesi esposte dalle parti, ma «autonoma prospettazione super partes della soluzione giuridica» della controversia.

In tal modo, si assegna al P.G. il compito di: a) rilevare eventuali possibili deviazioni dai limiti oggettivi consentiti dall'ordinamento alla disponibilità dei diritti, come emerge pure dall'art. 397 c.p.c.; b) portare in evidenza questioni di diritto sostanziale o processuale che le parti, volutamente o no, non abbiano valorizzato, in ossequio all'art. 73 ord. giud.

La memoria di parte

La memoria prevista dalla disposizione risulta assimilabile a quella di cui all'art. 378.

È stato deciso (Cass. n. 12803/2019; Cass. n. 13093/2017; Cass. n. 4906/2017) che, in ipotesi d'inammissibilità del controricorso, perché tardivo, è comunque consentito il deposito della memoria ex art 380-bis, comma 2, risultando questa l'unica attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata ammessa, nel rito tradizionale, pur in presenza di ricorso inammissibile. 

Ma è stato anche affermato (Cass. n.10813/2019) come alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366, è preclusa la produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378.

Ed, ancora, si è chiarito (Cass. n. 1076/2019) che la produzione di documenti, ex art. 372 c.p.c., effettuata dalla parte che abbia depositato tardivamente il controricorso, al quale i predetti documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, a condizione che la parte medesima si avvalga della facoltà di presentare memorie in vista dell'adunanza camerale.

Inoltre, si è chiarito essere legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380 bis.1, consegnata alla cancelleria a mezzo Pec, in quanto, a differenza del deposito a mezzo posta, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo file sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del collegio e delle parti, e tenuto conto sia dell'equiparazione della Pec alla raccomandata, ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, medesimo decreto), recante il codice dell'amministrazione digitale, sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi (Cass. n. 28175/2020; Cass. n. 28174/2020; Cass. n. 27672/2020).

 

L’ordinanza conclusiva

La modalità ordinaria di conclusione del processo in cassazione, anche dinanzi alle sezioni civili, è destinata dunque ad essere l'ordinanza, all'esito della adunanza camerale in esame.

Bibliografia

V. sub art. 380-bis c.p.c.

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