Codice Penale art. 603 bis 1 - Circostanza attenuante 1

Paola Borelli

Circostanza attenuante1

[I]. Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

[II]. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

[III]. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

Inquadramento

L'art. 603-bis.1, c.p.  introdotto dalla l. n.199/2016 in vigore dal 4 novembre 2016, sostituisce per quanto concerne il reato di cui all'art. 603-bis c.p.(intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), l'art 600-septies.1, c.p. prevedendo una specifica circostanza attenuante ad effetto speciale , concepita in una logica premiale, al fine di valorizzare, e quindi stimolare, condotte di dissociazione che minino dall’interno il sistema delittuoso; rispetto alla disciplina anteatta — che resta quella generale per gli altri delitti contro la personalità individuale —, la norma di nuovo conio valorizza positivamente anche l’attività di chi consenta di assicurare al procedimento il sequestro delle somme e delle utilità trasferite.

Natura ed oggetto

L‘attenuante in parola è una circostanza ad effetto speciale, applicabile laddove l’agente, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza (inciso inedito nella vecchia disciplina), alternativamente:

-  si adoperi affinché l’attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori; in questo caso, l’applicazione dell’attenuante sarà condizionata dall’incidenza del contributo del propalante rispetto alla subitanea interruzione dell’attività criminosa.

-  aiuti concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti; circa la consistenza e l’efficacia del contributo, esso dovrà essere caratterizzato non solo da concretezza, ma anche da utilità e proficuità, sì da condurre a risultati repressivi significativi.

- offra elementi utili per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Ambito applicativo

La nuova attenuante, trattandosi di previsione speciale per il reato di cui all’art. 603 bis , va applicata in luogo di quella generale di cui all’art. 600 septies.1, come espressamente sancito dal comma 3.

Essa non si applica soltanto nei confronti del concorrente in “quel” reato,  com’è per quella prevista dall’art. 600 septies.1 c.p., ma viene riconosciuta  - il soggetto è <<chi>> - nei confronti di chiunque collabori (Cfr. Dossier n°491/1 Camera dei Deputati: «[…] si pensi al caso dell’imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alla indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera)».

 

Lo sconto di pena

Rispetto alla disciplina previgente, lo sconto di pena (da un terzo alla metà) è aumentato da un terzo a due terzi.

Il giudizio di comparazione

Si rimanda al commento dell’art. 600 septies.1.

La revisione della sentenza

L'art. 603 bis.1 rinvia alle norme previste dall'art. 16-septies del d.l. n. 8/1991, che prevedono, tra l'altro, la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti siano state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti.

Bibliografia

Marino, Caporalato. Il nuovo art. 603-bis c.p., in il penalista 4 novembre 2016; Nazzaro, Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l’ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell’esclusione,  in Cass. pen. 2017, 2617; Peccioli, Silvestre, Caporalato. La disciplina della confisca e il controllo giudiziale dell’azienda, in Il penalista 8 novembre 2016; Dossier n° 491/1 del servizio studi della Camera dei Deputati, Elementi per l’esame in Assemblea, A.C. 4008, 14 ottobre 2016.

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