Concordato preventivo e modifica del voto espresso nell'adunanza dei creditori

La Redazione
17 Novembre 2016

L'art. 178, comma 4, l. fall, come modificato dalla L. 132/2015, ha ristretto la platea degli aventi diritto al voto nei venti giorni successivi alla chiusura dell'adunanza, ai soli creditori che non abbiano ancora esercitato la loro facoltà, a prescindere dalla precedente manifestazione di voto.

L'art. 178, comma 4, l. fall, come modificato dalla L. 132/2015, ha ristretto la platea degli aventi diritto al voto nei venti giorni successivi alla chiusura dell'adunanza, ai soli creditori che non abbiano ancora esercitato la loro facoltà, a prescindere dalla precedente manifestazione di voto. È stata, pertanto, esclusa la possibilità di computare le adesioni di quelli che hanno modificato il voto negativo espresso precedentemente e consentita la possibilità di esprimere, per la prima volta, un voto sfavorevole dopo la chiusura del verbale.

La limitazione del novero degli aventi diritto al voto postumo ai soli creditori che non hanno esercitato tale facoltà, evidenzia come di fatto sia stato introdotto il principio della non modificabilità del voto, il quale subisce l'unica eccezione, dettata dall'art. 179, comma 2, l. fall., nell'ipotesi in cui nel lasso di tempo che va dall'approvazione del concordato all'omologa, vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta. Invero, ogni qual volta il commissario giudiziale rilevi un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano ha l'onere di avvisare i creditori.

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