Dichiarazione di fallimento anche senza risoluzione del concordato

La Redazione
21 Novembre 2016

Non osta alla dichiarazione di fallimento, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, l'assenza della preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Ciò alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 186 l. fall., ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2004.

Non osta alla dichiarazione di fallimento, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, l'assenza della preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo omologato. Ciò alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 186 l. fall., ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2004.

Pertanto, ove risulti che, tramite una valutazione ex post e in concreto svolta dal Tribunale in sede di giudizio prefallimentare, l'accordo concordatario non abbia risolto la situazione di insolvenza, ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato, è possibile dichiarare il fallimento, anche se non sia stata previamente dichiarata la risoluzione o l'annullamento del concordato omologato.

Conformi:

  • Tribunale di Napoli Nord – Sez. III – 13 aprile 2016, sent.
  • Tribunale di Venezia - Sez. Fall., 6 novembre 2015, n. 180, sent.

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