La restituzione di una somma di denaro nel Fallimento: il ruolo del curatore
22 Novembre 2016
Il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, che assume corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, ponendosi di conseguenza nella sua stessa posizione sostanziale e processuale.
Il caso. Il curatore del Fallimento di una Srl conveniva in giudizio l'istituto bancario, presso il quale era già titolare di conto corrente, per la restituzione delle somme prelevate da un socio mediante incasso di cinque assegni circolari emessi dalla società poi fallita a suo favore con clausola di non trasferibilità. Il socio si costituiva in giudizio confermando di aver incassato gli assegni sulla base di precisa delega della società, ritenuta però dal Tribunale di Napoli non opponibile al Fallimento per mancanza di data certa a norma dell'art. 2704 c.c. La Corte d'appello di Napoli, su ricorso proposto dalla banca, rigettava i gravami rilevando che gli elementi presuntivi offerti dalla ricorrente in ordine alla data della delega non erano idonei a costituire fatti che consentano di stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.
Il terzo convenuto può legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha sottolineato che il curatore non agisce nella veste processuale di terzo ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del soggetto fallito, ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale. Il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. |