Rapporto tra procedura fallimentare ed esecuzione individuale
20 Dicembre 2016
L'art. 41, comma 2, del TUB prevede che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore; la somma poi ricavata dall'esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
In sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, del solo creditore fondiario, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario.
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